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LEGGE 27 febbraio 2002, n. 31

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.

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Testo in vigore dal:  29-3-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:
"3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), così come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 57 - 1. Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quinquies, all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudici incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".