LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 11-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 91.
                  (Asili nido nei luoghi di lavoro)

  1.  Al  fine  di  assicurare  un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici  e  ai  lavoratori  dipendenti  con  prole,  e' istituito
dall'anno  2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. ((20))
  2.  Ai  fini  dell'ammissione  al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima   dei   tempi   di  realizzazione  delle  opere  ammesse  al
   finanziamento;
b) entita'  del  finanziamento  richiesto,  in  valore  assoluto e in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera. ((20))
  3.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo  2003.  In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ((20))
  4.  I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  le  pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  somme rimborsate e'
   determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i  finanziamenti  devono  essere rimborsati al cinquanta per cento
   mediante  un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
   anni,  articolato  in  rate  semestrali  posticipate corrisposte a
   decorrere   dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di  effettiva
   erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti. ((20))
  5.  Per  l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  a sostegno delle politiche in
favore  delle  famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo  di  10  milioni  di  euro,  sono  preordinate  le risorse da
destinare  per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1.  Per  gli  anni  successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  determinata  la  quota da attribuire al predetto
Fondo  di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali. ((20))
  6.  Il  comma  6  dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione  alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro,  prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento  ai  nidi  e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
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AGGIORNAMENTO (20)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 28 ottobre - 5 novembre 2004,
n.   320   (in   G.U.  1a  s.s.  10/11/2004,  n.  44)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
della legge n. 289 del 2002.