LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 80
                  Misure di razionalizzazione diverse

    1.  Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
      a)  all'articolo  2,  comma 1, lettera a), le parole: ", per un
  importo  non  inferiore  al  controvalore di 3.000 miliardi di lire
  italiane  e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
  italiane" sono soppresse;
      b)  all'articolo  2,  comma 1, lettera b), le parole: ", per un
  importo  non  inferiore  al  controvalore di 5.000 miliardi di lire
  italiane  e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
  italiane" sono soppresse;
      c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
  crediti    di    cui    al   presente   articolo   sono   annullati
  progressivamente".
    2.  Le  disponibilita'  finanziarie  esistenti sul conto corrente
  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  al  Fondo
  rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
  e  all'articolo  6  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49, sono
  destinate  fino  ad  un  massimo  del  20  per cento, nel corso del
  triennio  2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle
  finanze,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
  Ministro   delle   attivita'   produttive,  a  fondi  rotativi  per
  l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per
  attivita'  di  investimento delle imprese italiane nei Paesi in via
  di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
    3.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
  tesoro,  ai  fini  della  valorizzazione  dei  beni trasferiti alla
  societa'  costituita  ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
  aprile  2002,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
  giugno  2002,  n.  112,  convoca una o piu' conferenze di servizi o
  promuove  accordi  di programma fissandone i termini per sottoporre
  all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con
  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
  criteri  per  l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal
  procedimento  di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita
  degli  immobili  valorizzati  ovvero,  in  luogo  della  quota  del
  ricavato,  di uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale
  finalita',  e'  effettuata  in  conformita'  ai criteri fissati nel
  citato decreto.
    4.  Al  fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
  recupero,  della  riqualificazione e della eventuale ridestinazione
  d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati
  ad  acquisire  beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel
  loro  territorio  possono  fare richiesta di detti beni all'Agenzia
  del demanio.
    5.  Entro  il  31  agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
  conforme  parere  del Ministero dell'economia e delle finanze anche
  sulle  modalita'  e  sulle condizioni della cessione, comunica agli
  enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
    6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296.
    7.  Le  operazioni  di alienazione delle partecipazioni di cui al
  comma  1  dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
  qualora   i   relativi  titoli  siano  gia'  negoziati  in  mercati
  finanziari  regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
  facendo  riferimento  al  valore  dei  titoli  riscontrato  su tali
  mercati   nel  periodo  dell'alienazione  stessa  e  tenendo  conto
  dell'esigenza  di  incentivare  la  domanda  di  titoli  al fine di
  assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore
  risulti  inferiore  al  prezzo  al quale si sono completate offerte
  precedenti  dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di cui al
  primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo.
    8.  Per  la  piena  efficacia  degli  interventi  in  materia  di
  immigrazione  e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
  internazionali,  l'apertura  e  la  gestione  di  centri, la rapida
  attuazione  del  Programma  asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
  autorizzato  l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
  di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
  del  Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole
  unita'  previsionali  di  base.  Con  lo stesso stanziamento di 100
  milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004
  e  2005,  e'  incrementato l'organico del personale dei ruoli della
  Polizia  di  Stato  di  1.000  agenti  ed  e'  altresi' autorizzata
  l'assunzione  di  personale  dei  ruoli dell'Amministrazione civile
  dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C
  nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei
  relativi  posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi
  di  spesa:  per  il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di
  euro  nell'anno  2003.  32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
  milioni    di    euro   per   l'anno   2005;   per   il   personale
  dell'amministrazione  civile  dell'interno  6,3 milioni di euro per
  l'anno  2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di
  euro  per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia
  di  Stato  e  dell'amministrazione  civile  dell'interno, di cui ai
  periodi  precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma
  4, della presente legge.
    9.   Per   il  potenziamento  dei  mezzi  aeroportuali,  ai  fini
  dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme
  ICAO (International Civil Aviation Organization) e' autorizzata per
  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di
  euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
    10.  All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
  decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.   286,  introdotto
  dall'articolo  5.  comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002,
  n.  189,  dopo  le  parole:  "ne  da'  comunicazione  anche  in via
  telematica  al  Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
  seguenti: "nonche' all'INAIL".
    11.  All'articolo  22, comma 9, del testo unico di cui al decreto
  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
  18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
  "Le  questure  forniscono  all'INPS"  sono inserite le seguenti: "e
  all'INAIL".
    12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "E' data facolta'
  all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
    13.  All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
  388,  come  modificato  dall'articolo  22, comma 14, della legge 28
  dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
  "all'80 per cento";
      b)  le  parole  da:  "incentivazione  per"  fino a: "istruzione
  universitaria"  sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
  l'alta  formazione  professionale tramite l'istituzione di un forum
  permanente  realizzato  da una o piu' ONLUS per la professionalita'
  nautica  partecipate  da  istituti  di  istruzione  universitaria o
  convenzionate  con  gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
  superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti
  alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee
  infrastrutture".
    14.   Limitatamente  alle  misure  adottate  con  riferimento  ai
  disavanzi    dell'esercizio   2001,   ai   fini   dell'accesso   al
  finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico
  dello  Stato,  sono  considerate idonee le misure che danno luogo a
  maggiori  entrate,  ancorche'  le  stesse,  pur  non manifestando i
  relativi  effetti  finanziari  interamente  nell'anno  2002,  siano
  indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali
  effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
    15.  Per  l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali
  del  programma  "Genova  capitale  europea della cultura 2004" sono
  assegnati  al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
  anni 2003 e 2004.
    16.  Gli  stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei
  Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
  sono  aumentati,  per  l'anno  2003,  di  10  milioni  di  euro per
  programmi  di  cooperazione  internazionale  nei  Paesi  in  via di
  sviluppo,   a   favore   della   promozione  dell'attuazione  delle
  Convenzioni  fondamentali  dell'OIL  e  delle linee guida dell'OCSE
  destinate   alle   imprese   multinazionali.   Quota   parte  degli
  stanziamenti  aggiuntivi,  per un importo pari a 5 milioni di euro,
  e'  destinata  al  finanziamento  di  iniziative  di sostegno delle
  istituzioni   rappresentative   nel   quadro   della   cooperazione
  interparlamentare.
    17. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
  di  cui  all'articolo  4  della  legge  21  novembre  1988, n. 508,
  concessa  ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo
  1  della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di
  41 euro per dodici mensilita'.
    18.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale utilizzo delle risorse
  comunitarie  relative  al  Programma operativo assistenza tecnica e
  azioni  di  sistema  2000-2006,  a supporto dei programmi operativi
  delle  regioni  dell'obiettivo 1, nonche' al programma nazionale di
  iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per
  lo  sviluppo  rurale',  il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
  della  legge  16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare,
  nei  limiti  delle  risorse disponibili, su richiesta del Ministero
  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento per le politiche di
  sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le politiche dei fondi
  strutturali  comunitari,  le  quote  dei  contributi  comunitari  e
  statali  previste  per  il  periodo  2004-2006.  Per  le annualita'
  successive  il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base
  dello stato di avanzamento del Programma.
    19.  Per  il  reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi
  del   comma   18,  si  provvede,  per  la  parte  comunitaria,  con
  imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di
  rimborso  delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo
  assistenza  tecnica  e  azioni  di  sistema  2000-2006  nonche' del
  programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di
  una Rete nazionale per lo sviluppo rurale' e, per la parte statale,
  con   imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore  dei
  medesimi Programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16
  aprile 1987, n. 183.
    20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione,
  direzione  o  controllo  presso le fondazioni non possono ricoprire
  funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso  la
  societa'  bancaria  conferitaria  o  altre  societa'  operanti  nel
  settore   bancario,  finanziario  o  assicurativo  in  rapporto  di
  partecipazione  azionaria  o  di controllo ai sensi dell'articolo 6
  con  tale  societa'  bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
  non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di  limitato rilievo
  economico o patrimoniale";
      b)  all'articolo  25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
  dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro,
  e  per  quelle  con  sedi  operative  prevalentemente  in regioni a
  statuto  speciale,  le  parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
  contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo
  sono   sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:  "settimo",
  "sette" e "settennio".
    21.  Nell'ambito  del  programma di infrastrutture strategiche di
  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi
  gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate
  da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa
  in  sicurezza  degli  edifici scolastici con particolare riguardo a
  quelli  che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
  sismico.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di
  concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
  ricerca,  presenta  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE
  che,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del
  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota
  parte  delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1
  agosto 2002, n. 166. tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
  3   della   legge  11  gennaio  1996,  n.  23.  Al  predetto  piano
  straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento
  delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto
  2002, n. 166, che risultano disponibili al 1 gennaio 2004.
    22.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui alla
  legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni concernente
  l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
  annui  di  merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
  produttivi,  nel  territorio della regione medesima, di generi e di
  merci  in  esenzione  fiscale  ai  sensi  della predetta legge deve
  essere  considerata,  a  tutti  gli effetti, consumo nel territorio
  regionale.  La  disposizione  di  cui al presente comma costituisce
  interpretazione  autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
  legge  27  luglio  2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
  statuto dei diritti del contribuente.
    23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
  aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento
  del  pedaggio  di  cui  al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli
  oneri  di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia
  il  conducente  sia  il  proprietario  del  veicolo, come stabilito
  dall'articolo 196".
    24.  Il  limite  d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
  legge  28  dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento
  annuo per quindici anni da erogare annualmente.
    25.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
  legge  6  dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del
  Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
  alle  dipendenze  dell'Ente  Parco.  In  deroga  a  quanto previsto
  dall'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991, n. 394, il Parco
  nazionale  Gran  Paradiso  ha  sede  legale  in  Torino, e una sede
  amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
  del  Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
  dalla  legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
  operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
    26.  All'articolo  55, comma 3, lettera b), del testo unico delle
  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti  parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie
  a   proprieta'   indivisa  e  di  abitazione  per  la  costruzione,
  ristrutturazione   e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
  immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
    27.  Per  il  rifinanziamento  delle iniziative per la promozione
  della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
  italiani  di  cultura  all'estero,  e'  autorizzata  la  spesa di 5
  milioni di euro per l'anno 2003.
    28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
  della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  puo'  essere destinata al
  finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge
  29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
  quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile. (12)
    29.  Per  il  completamento degli interventi urgenti per le opere
  pubbliche  e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
  seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
  e  2002,  e'  autorizzato  un limite di impegno quindicennale di 10
  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e
  con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28
  dicembre  2001,  n.  448.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi
  pubblici  conseguenti  a  calamita'  naturali  che  abbiano formato
  oggetto  di  disposizioni  legislative  o  per  le  quali sia stato
  deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  il  Dipartimento della
  protezione  civile  e'  autorizzato  a  provvedere  con  contributi
  quindicennali  ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare
  allo  scopo.  A  tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10
  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del
  predetto  limite  d'impegno  si  provvede con ordinanze adottate ai
  sensi  dell'articolo  5  della  citata legge n. 225 del 1992, sulla
  base  di  un  piano  predisposto  d'intesa  con il Presidente della
  Conferenza  dei  presidenti delle regioni e delle province autonome
  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenendo  conto dell'effettivo stato di
  utilizzo,  da  parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti
  gia' autorizzati.
    30.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del programma di
  adeguamento  della dotazione infrastrutturale del comune di Milano,
  nonche'  per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
  sensi  dell'articolo  3,  comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n.
  400,  e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003
  quale  contributo  agli  oneri  per  la realizzazione di interventi
  infrastrutturali  per la riqualificazione urbana e della rete della
  mobilita'.
    31.  Ai  fini  della  promozione  culturale  delle citta' e delle
  regioni   che  si  affacciano  sul  Mediterraneo,  con  particolare
  riferimento  al  patrimonio  storico e architettonico, per gli anni
  2003 e 2004 e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le
  attivita'  culturali,  la  spesa  di  400.000 euro, per il sostegno
  dell'attivita'    dell'Agenzia    per   il   patrimonio   culturale
  euromediterraneo.   La   sede   del  coordinamento  delle  predette
  iniziative  di  promozione culturale e' individuata nella citta' di
  Lecce.
    32.  I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12
  ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
  dicembre  2000,  n.  365,  si  applicano,  nei limiti delle risorse
  individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche
  alle  associazioni,  alle  fondazioni e agli enti, anche religiosi,
  nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le
  cui    strutture    siano   state   danneggiate   dalle   calamita'
  idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
    33.  All'articolo  52,  comma  51,  primo periodo, della legge 28
  dicembre  2001,  n.  448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle
  seguenti: ", 2000 e 2002".
    34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
  388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di
  2 milioni di euro per l'anno 2003".
    35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni
  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2003.  Limitatamente  al 2003 la
  predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
    36.  Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
  interventi   per   il   contrasto  dello  sfruttamento  sessuale  e
  dell'abuso  sessuale  dei  minori,  nonche'  il funzionamento della
  Commissione  per  le  adozioni  internazionali, e' autorizzata, per
  ciascuno  degli  anni  2003,  2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di
  euro.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
  legge,  tali  autorizzazioni  di spesa nonche' le spese relative al
  coordinamento  delle  attivita'  di  contrasto  dello  sfruttamento
  sessuale  e  dell'abuso  sessuale dei minori di cui all'articolo 17
  della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione
  della  Convenzione  per  la  tutela dei minori e la cooperazione in
  materia  di  adozione  internazionale,  fatta  a L'Aia il 29 maggio
  1993,  di  cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
  sono  iscritte  nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del
  Consiglio  dei  ministri  dello  stato  di previsione del Ministero
  dell'economia e delle finanze.
    37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
  delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa'
  e  le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del
  Presidente  della  Repubblica  13  marzo  2002, n. 69, si applicano
  anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
  organizzate.
    38.  Il  contributo  previsto  dall'articolo 145, comma 17, della
  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano
  (CAI),  per  le  attivita'  del  Corpo  nazionale soccorso alpino e
  speleologico (CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
  200.000 euro.
    39.  Il  soccorso  in  montagna,  in grotta, in ambienti ostili e
  impervi,   e'   di  norma,  attribuito  al  CNSAS  del  CAI  ed  al
  Bergrettungs  -  Dienst  (BRD)  dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al
  CNSAS  ed  al  BRD  spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di
  presenza  di  altri  enti  o  organizzazioni,  con esclusione delle
  grandi emergenze o calamita'.
    40.  Il  requisito  della  distanza  tra le ricevitorie del lotto
  gestite  da  rivenditori  di  generi  di monopolio e le ricevitorie
  gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto, introdotto dal decreto del
  Ministro  delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990,
  n.  85,  distanza  successivamente  ridotta  dall'articolo 33 della
  legge  23  dicembre  1994,  n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30
  giugno 2003.
    41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
  variazione  in  aumento  della  tariffa  di cui all'articolo 56 del
  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e
  successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli
  importi  da  percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga
  durata  alle  somme  riscosse,  per analoghe finalita', dagli altri
  Stati  che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo
  di Schengen.
    42. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
    43.  All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
  le  parole da: "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle
  seguenti: "il 30 marzo 2005".
    44.  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
  n.  457,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 febbraio
  1998,  n.  30,  e successive modificazioni, la parola: "quattro" e'
  sostituita dalla seguente: "sei".
    45.  All'articolo  141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo
  il  comma  3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare
  il  corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per
  la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite
  d'impegno  quindicennale  di  5.270.000  euro a decorrere dall'anno
  2003.  Entro  il  30  giugno  2003  i  suddetti  enti presentano al
  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali propri programmi
  finalizzati  al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di
  investimenti".
    46.  Al  terzo  comma  dell'articolo  490 del codice di procedura
  civile,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Sono  equiparati ai
  quotidiani,  i  giornali di informazione locale, multisettimanali o
  settimanali  editi da soggetti iscritti al Registro operatori della
  comunicazione  (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a
  quelle  dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella
  zona interessata".
    47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
  europea   di   Milano,   anche  attraverso  soggetti  a  tali  fini
  costituiti,  cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa
  di  5.000.000  di  euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per
  l'anno 2005.
    48.  E'  concesso  un  contributo straordinario di 516.000 euro a
  favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
    49.  I  trasferimenti  erariali  correnti di cui all'articolo 27,
  comma  3,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a)
  di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per
  ciascuno   degli   anni   2004   e   2005.   Agli  oneri  derivanti
  dall'attuazione  della  lettera b) si provvede mediante quota parte
  delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
    50.  Le  disposizioni  previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo
  periodo,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e successive
  modificazioni,   si   intendono   applicabili   alle  procedure  di
  alienazione  di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo 44, con
  esclusione delle permute.
    51.  E'  concessa  al  Ministro  dell'interno  la  facolta',  per
  l'esercizio  2003,  di  effettuare  variazioni  compensative tra le
  unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0.
  e  5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra
  le  unita'  previsionali  di base, concernenti il funzionamento, le
  spese  generali  e  i  mezzi  operativi  e  strumentali, 1.1.1.0. e
  2.1.1.0,   3.1.1.1.,   5.1.1.1.,   5.1.1.3.  nella  misura  massima
  rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro
  516.457 ed euro 816.543.
    52.  All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
  1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e
  ambientali",  sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
  relativi  ai  beni  culturali di interesse nazionale individuati ai
  sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
  283";
      b)  alla  lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
  finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti:
  "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".
    53.  All'Istituto  per  la  contabilita' nazionale e' concesso un
  contributo  a  valere  sulle  risorse  di cui all'articolo 32 della
  legge  28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno
  2003,  l'Istituto  per  la  contabilita'  nazionale  viene inserito
  nell'elenco  degli  enti  indicati  nella  tabella  1 allegata alla
  citata  legge  n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle
  risorse   di   cui   al  predetto  articolo  32.  L'Istituto  invia
  annualmente  alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata
  in  vigore  della  legge  di  bilancio, i rendiconti dell'attivita'
  svolta.
    54.  Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
  amministrativa,    di    Alumix    Spa   in   liquidazione   coatta
  amministrativa,   di   Efimpianti   Spa   in   liquidazione  coatta
  amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato
  ai   sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  5,  comma  7,  del
  decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,  convertito,  con
  modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, e successive
  modificazioni,  e  dell'articolo  156,  comma  3,  della  legge  23
  dicembre  2000,  n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
  2368,  entrate  eventuali  e  diverse,  dello  stato  di previsione
  dell'entrata  per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo
  per  gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e
  delle   finanze   Dipartimento   del   tesoro,   sulla  base  delle
  comunicazioni  fornite  dal  commissario  liquidatore  dell'EFIM in
  liquidazione  coatta  amministrativa,  tenuto  conto del fabbisogno
  finanziario  delle  suddette procedure liquidatorie, e' determinato
  l'ammontare  delle  somme  da  versare  al  Capo  X  dello stato di
  previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
    55.  La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
  di  cui  all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
  109,   e   successive  modificazioni,  non  costituisce  operazione
  permutativa.
    56.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
  1998,  n.  448,  alle  aziende  agricole  dei  comuni della Sicilia
  colpiti  dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi
  calamitosi,  per  tutti  i  debiti  contributivi  ed  alle  aziende
  industriali,  per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo
  4  del  decreto-legge  30  agosto  1968,  n.  918,  convertito, con
  modificazioni,  dalla  legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
  maturati  e  scaduti  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
  presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
    57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
  aggiunto  il  seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di
  produrre    al    competente    ufficio   del   Pubblico   registro
  automobilistico  gli  atti di cui al primo comma entro dieci giorni
  dalla  data  in  cui  e'  stata  effettuata la prima iscrizione del
  veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione,
  provvisoriamente   sostitutiva   degli   atti   predetti,  e  della
  contestuale  corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo
  dovuti;  l'iscrizione  e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono
  prodotti nel termine".
    58.   Gli  effetti  economici  dei  decreti  legislativi  di  cui
  all'articolo  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro
  il  31  maggio  2003, sono determinati utilizzando anche le risorse
  stanziate  allo  scopo  dall'articolo  16,  comma 4, della legge 28
  dicembre 2001, n. 448.
    59.  Per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti dalle eccezionali
  avversita'  atmosferiche  verificatesi nell'anno 2002, per le quali
  e'  intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai
  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre
  2002,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
  rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
  protezione   civile   provvede,  con  ordinanze  emanate  ai  sensi
  dell'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con
  le  regioni interessate, ed e' autorizzato ad erogare contributi in
  favore  delle  regioni  medesime.  A  tale  fine,  in aggiunta alle
  risorse   gia'   a   disposizione  del  Dipartimento  medesimo,  e'
  autorizzata  la  spesa  di 50 milioni di euro per l'anno 2003 , che
  puo' essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di
  protezione civile.
    60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
  per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter
  Aircraft).
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  AGGIORNAMENTO (12)
    Il  D.L.  24  dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
  dalla  L.  27  febbraio  2004,  n.  47,  ha  disposto  (con  l'art.
  23-quater,  comma  1)  che  la  disposizione di cui al comma 28, e'
  prorogata,  con  le medesime finalita', a valere sugli stanziamenti
  destinati  dalla  legge  24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli
  interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n.
  166.