LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
Testo in vigore dal: 27-12-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 75
                       (Interventi ferroviari)

  1.  Infrastrutture  Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la  costituzione  di  uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'",  anche al fine di ridurre la quota a
carico  dello  Stato.  Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite  sul  mercato  bancario  e  su  quello  dei capitali secondo
criteri  di  trasparenza ed economicita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L.
27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  2.  Nei  casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione   dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,  nella  sua
interezza  o  anche  solo  per la parte relativa alla realizzazione e
gestione   del  "Sistema  alta  velocita/alta  capacita'",  il  nuovo
concessionario  assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito  residuo  nei  confronti  di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi  rapporti  contrattuali.  Le  somme eventualmente dovute dal
concedente  al  precedente  concessionario  per  l'utilizzo  dei beni
necessari  per  lo  svolgimento  del  servizio, per il riscatto degli
stessi  o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso  del  debito  residuo  nei  confronti di Infrastrutture Spa.
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell'interesse  di  Infrastrutture  Spa la funzione di vigilanza e di
controllo  sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la
parte  relativa  alla  realizzazione  e  gestione  del  "Sistema alta
velocita/alta capacita'".
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  5.   Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  eautorizzato  a
compensare  l'onere  relativo  alla manutenzione dell' infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  6.  All'articolo  48,  comma  4,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente,  si  assume,  al  netto  degli ammontari eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto nazionale dei trasporti e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   per   una   percorrenza  media  convenzionale,  riferita
complessivamente  ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il  decreto  dei  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e'
emanato  entro  il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione".