LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
               Disposizioni varie per gli enti locali 
 
  1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di  ogni  singolo  ente
locale sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  recate  dagli
articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n.  448.  L'incremento
delle   risorse,   pari   a   151   milioni   di   euro,    derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003
alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e  per  le
finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge  23  dicembre
1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario  gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27 dicembre 1997 n. 449, e di cui all'articolo 1,  comma  164,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Per l'anno 2003 e'  attribuito  un  contributo  statale  di  300
milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di  20  milioni
di euro a favore delle unioni di comuni e di  5  milioni  di  euro  a
favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al
comma 6, per il 50 per cento e' destinato  ad  incremento  del  fondo
ordinario e per il restante 50 per cento  e'  distribuito  secondo  i
criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31,  comma  11,  della
legge  23  dicembre  1998,  n.   448.   Ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,  n.
244, nel calcolo delle risorse e' considerato  il  fondo  perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale. 
  3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali  agli
enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma  1,  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo  66,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le  erogazioni  di  contributi  e  di
altre assegnazioni per gli  enti  locali  sono  disposte  secondo  le
modalita' individuate con il decreto  del  Ministro  dell'interno  21
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7  marzo
2002. 
  4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale  ordinario  per
gli investimenti, di  cui  all'articolo  34,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di  complessivi
60 milioni di euro. 
  5. Per l'anno 2003 ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad  un  importo
complessivo di 112 milioni di euro, per  le  medesime  finalita'  dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per  gli
investimenti. 
  6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni  e
alle comunita' montane  svolgenti  esercizio  associato  di  funzioni
comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 31 MARZO 2003, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L.  20
MAGGIO 2003, N. 116. 
  7. Allo scopo di realizzare soluzioni  integrate  per  lo  sviluppo
delle  attivita'  di   controllo   del   territorio   finalizzate   a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di
prossimita': 
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di  cui
   al  comma  6  eaumentato  di  ulteriori  5  milioni  di  euro  per
   l'esercizio in forma congiunta dei  servizi  di  'polizia  locale,
   destinati a finalita' di investimento; 
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri  pianificatori  del
   territorio, possono prevedere che le sedi di  servizio  e  caserme
   occorrenti per la  realizzazione  dei  presidi  di  polizia  siano
   inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
   decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della  legge
   17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del  Ministro
   dell' interno, la  quantita'  complessiva  di  spazi  pubblici  da
   destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di
   servizio o caserme; 
c) l'Amministrazione    della     pubblica     sicurezza     provvede
   all'adeguamento  funzionale  ed   all'avvio   del   programma   di
   ridislocazione  dei  presidi  di  polizia,  contestualmente   alla
   progressiva ridotazione delle risorse occorrenti,  determinate  in
   25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 
  8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione  dei  comuni  al
gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito  dall'articolo  25,  comma  5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella  misura  del
6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 e' istituita per  le  province
una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura  dell'1  per
cento del riscosso in conto competenza  affluito  al  bilancio  dello
Stato per l'esercizio 2002, quali  entrate  derivanti  dall'attivita'
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le  province  si
applicano le modalita' di riparto e di attribuzione  previste  per  i
comuni dalla richiamata  normativa.  (11)(23)(35)(41)(45)(49)(55)(58)
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
dopo le parole: "Per i comuni"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  le
province" e, alla fine  del  periodo,  le  parole:  "e  comuni"  sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni". 
  10. A decorrere  dal  1  gennaio  2003,  le  basi  di  calcolo  dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro. 
  11. Fermo restando quanto previsto per l'anno  2002  dal  comma  11
dell'articolo  53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   come
sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  a
decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'   determinato
annualmente nella misura necessaria all'attribuzione  dei  contributi
sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in  essere  e  dei  mutui
contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del  decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 marzo 1995, n. 85. 
  12.  Nei  confronti  degli  enti  locali  per  i  quali,  a  motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per gli anni 1999 e seguenti, non si e'  reso  possibile  operare  in
tutto o in  parte  le  riduzioni  dei  trasferimenti  previste  dalle
disposizioni di  cui  all'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio  1999,  n.
124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede: 
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte  del
   Ministero dell'interno della compartecipazione  al  gettito  IRPEF
   2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
   nella misura stabilita dal comma 8 del  presente  articolo  o,  in
   caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
   erogazione  delle  somme  eventualmente  spettanti  a  titolo   di
   addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con
   apposito decreto  del  Ministro  dell'interno,  in  aumento  della
   dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato  di  previsione
   del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies,
   della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; 
b) per le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,  all'atto  della
   devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
   concessionari e sulla base degli importi all'uopo  comunicati  per
   ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
   sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
   essere  successivamente  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
   dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo  1316  dello
   stato di previsione del Ministero dell'interno. (53) 
  13. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 12. (53) 
  14. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)). 
  15. In attesa che venga data attuazione al  titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione e  che  venga  formulata  la  proposta  al
Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b),  della  presente  legge,  in  ordine  ai  principi  generali  del
coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema  tributario,  le
disposizioni del titolo VIII della parte II  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione  di
mutui per il risanamento  dell'ente  locale  dissestato,  nonche'  la
contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non  trovano
applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato  lo
stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali
enti la facolta' di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato,
per il finanziamento di passivita' correlate a spese di investimento,
nonche' per il ripiano  di  passivita'  correlate  a  spese  correnti
purche' queste ultime siano maturate entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare
la gestione liquidatoria degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre  2003,
e'  stanziata  la  somma  annua  di  600.000  euro  per  il  triennio
2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo  ente,  erogato
dal Ministero dell'interno in base  alla  popolazione  residente,  e'
acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della  liquidazione
per il finanziamento della massa passiva rilevata. 
  16. In deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini  per  la  liquidazione  e  l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili,  che  scadono  il  31  dicembre
2002,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2003,  limitatamente   alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. 
  17. All'articolo 8,  comma  1,  lettera  d),  de  decreto-legge  27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 1995, n. 539, come modificato  dall'articolo  53,  comma  6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  i  numeri  4)  e  4-bis)  sono
sostituiti dai seguenti: "4) anno 2003 per i comuni  con  popolazione
da 3.000 a  4.999  abitanti;  4-bis)  anno  2004  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti". 
  18. L'esenzione degli immobili destinati ai  compiti  istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali,  prevista  all'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve  intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione. 
  19. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO  2008,  N.  133.  L'INPS,  sulla
scorta  dei  dati   delCasellario   delle   pensioni,   comunica   le
informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori  di  trattamenti
pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario  delle
pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati. 
  20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di  area
fabbricabile, ne danno comunicazione  al  proprietario  a  mezzo  del
servizio  postale  con  modalita'  idonee  a  garantirne  l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente. 
  21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del  regolamento  recante
norme per la elaborazione del metodo  normalizzato  per  definire  la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni". 
  22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si  intendono
applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un  periodo  non
superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi
pubblici essenziali da parte degli enti territoriali. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 18)
che "Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni  in  materia  di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 65)
che le disposizioni in materia  di  compartecipazione  provinciale  e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al presente articolo comma 8, sono prorogate per l'anno 2005. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
152) che le disposizioni in materia di compartecipazione  provinciale
e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
di cui al comma 8 del suddetto articolo, sono  prorogate  per  l'anno
2006. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
697) che le disposizioni in materia di compartecipazione  provinciale
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di  cui  al
comma 8, del presente articolo sono prorogate per l'anno 2007. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma  3)
che le disposizioni in materia di  compartecipazione  provinciale  al
gettito dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
comma 8 sono prorogate per l'anno 2008. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla
L. 4 dicembre 2008, n. 189, ha disposto (con l'art.  2-quater,  comma
3) che le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
comma 8 del presente articolo sono prorogate per l'anno 2009. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
231) che le somme di cui al presente articolo, commi 12 e 13,  ancora
dovute al 31 dicembre 2009, a far data  dal  1°  gennaio  2010,  sono
versate in venti annualita', con la maggiorazione degli interessi  al
tasso legale. Il Ministero dell'interno fa  pervenire,  entro  il  31
marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano  di  estinzione  del
debito residuo. 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che sono
prorogate  per  l'anno   2010   le   disposizioni   in   materia   di
compartecipazione provinciale al  gettito  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma  8,  della  legge
289/2002. 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
45) che sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia  di
compartecipazione provinciale al  gettito  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di cui al presente articolo, comma 8.