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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 26

Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82))
.
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (26)
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte costituzionale con sentenza 12-26 gennaio 2004, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/02/2005 n. 5) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, nella parte in cui prevede che qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali "i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa.
N.B. Il comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 12-26 gennaio 2004, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 09/02/2005, n. 6) ha disposto che "L'anno di emanazione e di deposito della sentenza n. 31, indicato erroneamente come 2004, deve intendersi correttamente pubblicato come 2005; pertanto, sia nel sommario alla pagina 1, sia alla pagina 29 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: "N. 31 Sentenza 12-26 gennaio 2004", leggasi: "N. 31 Sentenza 12-26 gennaio 2005".