LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 26-11-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22
         Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi
            e congegni da divertimento e intrattenimento.
      Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive

  1.  Per  una  piu'  efficiente  ed efficace azione di prevenzione e
contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e  intrattenimento  nonche'  per  favorire  il  recupero del fenomeno
dell'evasione  fiscale,  la  produzione, l'importazione e la gestione
degli  apparecchi  e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali   idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette  a  regime  di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, sulla base delle
regole  tecniche  definite  d'intesa  con il Ministero dell'interno -
Dipartimento    della    pubblica   sicurezza.   Sulla   base   delle
autorizzazioni  rilasciate,  previa  verifica della conformita' degli
apparecchi  e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, in attesa del
collegamento  in  rete  obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione  telematica  degli  apparecchi  e  dei congegni per il gioco
lecito,  organizza  e  gestisce  un  apposito  archivio  elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito. (8)
  2.  L'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  38.  - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per  gli  apparecchi  da  divertimento  e  intrattenimento).  - 1. Il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli  di  Stato  rilascia  nulla  osta  ai produttori e agli
importatori  degli  apparecchi  e  congegni  di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche'  ai  loro  gestori.  A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e proprio numero
progressivo,  i  produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi  e  i  congegni  sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo  110,  comma  7,  del  predetto  testo unico, e che gli
stessi   sono   muniti   di   dispositivi   che  ne  garantiscono  la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento  e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche   in   forma   di  programmi  o  schede,  che  ne  bloccano  il
funzionamento   in  caso  di  manomissione  o,  in  alternativa,  con
l'impiego  di  dispositivi  che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori   e   gli  importatori  autocertificano  altresi'  che  la
manomissione  dei  dispositivi  ovvero  dei programmi o delle schede,
anche  solo  tentata,  risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque   altrimenti  segnalata.  I  produttori  e  gli  importatori
approntano,  per  ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di  nulla  osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche,   anche   relative   alla   memoria,   delle  modalita'  di
funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi di
sicurezza,  propri  di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli  importatori  consegnano  ai  cessionari  degli  apparecchi e dei
congegni  una  copia  del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno  ceduto,  la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta  e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2.  I  gestori  degli  apparecchi  e  dei  congegni di cui al comma 1
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma  1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi    gestiti,   precisando   per   ciascuno,   in   particolare,
l'appartenenza  ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3.  Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio  o  congegno  che  essi intendono produrre o importare al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo   unico,   e   della  loro  dotazione  di  dispositivi  che  ne
garantiscono  la  immodificabilita'  delle caratteristiche tecniche e
delle  modalita'  di  funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego  di  programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso  di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che  impediscono  l'accesso  alla  memoria.  La verifica tecnica vale
altresi'  a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata  sullo  schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che  essa  e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica    vale   inoltre   a   constatare   la   rispondenza   delle
caratteristiche   tecniche,   anche   relative  alla  memoria,  delle
modalita'   di  funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei
dispositivi  di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad   un'apposita   scheda   esplicativa   fornita  dal  produttore  o
dall'importatore   in   relazione   all'apparecchio   o  al  congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione   autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli  impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110,  comma  6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla  osta  per  la  distribuzione  di  un  numero predeterminato di
apparecchi  e  congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e
proprio   numero   progressivo,   i   produttori  e  gli  importatori
autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i congegni sono conformi al
modello  per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma  3.  I  produttori  e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno,  oggetto  della  richiesta  di  nulla  osta,  della  scheda
esplicativa  di  cui  al  comma  3.  I  produttori  e gli importatori
consegnano  ai  cessionari  degli apparecchi e dei congegni una copia
del  nulla  osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa  scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
esplicativa  sono  altresi'  consegnate,  insieme  agli  apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5.  I  gestori  degli  apparecchi  e  dei  congegni di cui al comma 3
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo  di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e'  effettuata  nonche'  gli  estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
6.  Il  nulla  osta  previsto  dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla  osta  di  cui  al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
7.  Oli  ufficiali  e  gli  agenti  di pubblica sicurezza, secondo le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia tributaria effettuano il controllo
degli  apparecchi,  anche  a  campione  e  con  accesso alle sedi dei
produttori,  degli  importatori  e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni  di  cui  ai  commi  1  e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono  anche  temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio  e  congegno,  risulti  rilasciato il nulla osta, che gli
stessi  siano  contrassegnati  dal  numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente  agli  apparecchi  e congegni irregolari, e il relativo
titolo   e'   ritirato,   ovvero   dallo   stesso  sono  espunti  gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici
finanziari  competenti  per  l'attivita' finalizzata all'applicazione
delle  imposte  dovute  sui  giochi,  ai fini dell'acquisizione e del
reperimento  degli elementi utili per la repressione delle violazioni
alle  leggi  in  materia  di  lotto,  lotterie,  concorsi pronostici,
scommesse  e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di
propria  iniziativa  o  su  richiesta dei predetti uffici, secondo le
norme  e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  ed  agli  articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della   Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
modificazioni".
  3.   L'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri
esercizi,  compresi  i  circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco  o  alla  installazione  di  apparecchi da gioco e' esposta una
tabella,  vidimata  dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi  d'azzardo,  quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2.  Nella  tabella  di  cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
3.  L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e
7,  lettera  b),  del  presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4.  L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici  per  il  gioco  d'azzardo  quelli  che  hanno  insita la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai  limiti  fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei
per  il  gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione
di   moneta   metallica,   nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
trattenimento  sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il
costo  della  partita  non  supera 50 centesimi di euro, la durata di
ciascuna   partita   non   e'   inferiore   a  dieci  secondi  e  che
distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina  subito  dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche.  In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno,  in  modo  non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000  partite,  devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7.  Si  considerano,  altresi',  apparecchi  e  congegni per il gioco
lecito:
a) quelli  elettromeccanici  privi  di  monitor attraverso i quali il
   giocatore  esprime  la  sua abilita' fisica, mentale o strategica,
   attivabili  unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
   valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
   che   distribuiscono,   direttamente   e  immediatamente  dopo  la
   conclusione  della  partita,  premi  consistenti  in  prodotti  di
   piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
   premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
   premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli  automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
   o  da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
   moneta  metallica,  di valore non superiore per ciascuna partita a
   50  centesimi  di  euro,  nei  quali  gli  elementi  di abilita' o
   trattenimento  sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
   che  possono  consentire  per ciascuna partita, subito dopo la sua
   conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
   a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
   cui  alla  presente  lettera  possono  essere  impiegati  solo  se
   denunciati   ai   sensi   dell'articolo  14-bis  de]  decreto  del
   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
   modificazioni,  e  se  per  essi  sono  state  assolte le relative
   imposte.   Dal   1  gennaio  2004,  tali  apparecchi  non  possono
   consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
   non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
   gioco   lecito,  essi  sono  rimossi.  Per  la  conversione  degli
   apparecchi  restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 38
   della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli,  basati  sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
   che  non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
   puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il costo
   della  singola  partita  puo'  essere  superiore a 50 centesimi di
   euro.
8.  L'utilizzo  degli  apparecchi  e  dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo,  chiunque  procede  all'installazione  o comunque consente
l'uso  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  o in circoli ed
associazioni  di  qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui
al  comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui
al  comma  4,  non  rispondenti  alle  caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro.  E'  inoltre  sempre  disposta  la  confisca degli apparecchi e
congegni,  che  devono  essere  distrutti.  In  caso  di  recidiva la
sanzione  e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque,  gestendo  apparecchi  e  congegni  di  cui  al comma 6, ne
consente  l'uso  in  violazione  del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto  previsto  dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla  distribuzione  od  installazione  o  comunque consente l'uso in
luoghi  pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque  specie  di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto  dall'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca  degli  apparecchi  e  congegni.  In caso di sequestro degli
apparecchi,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10.  Se  l'autore  degli  illeciti  di  cui al comma 9 e' titolare di
licenza  per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n.  689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11.  Oltre  a  quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore  degli  illeciti,  informandone l'autorita' competente al
rilascio,  per  un  periodo  non  superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione   disposto  a  norma  del  presente  comma  e'  computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
  4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art.  14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1.
Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo
110  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio
forfetario  annuo  di  cui  ai  commi  2  e 3, e' effettuato in unica
soluzione,  con  le  modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro
il  16  marzo  di  ogni  anno  ovvero  entro  il  giorno  16 del mese
successivo  a  quello  di  prima  installazione  per gli apparecchi e
congegni  installati  dopo  il 1 marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli
apparecchi  e  congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per
il  gioco  lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7,
del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono
essere   denunciati,  con  apposito  modello  approvato  con  decreto
dirigenziale,   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito
nulla  osta,  per  ciascun  apparecchio, a condizione del contestuale
pagamento  delle  imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di
cui  all'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive  modificazioni,  della  sussistenza  dei requisiti tecnici
previsti  dal  citato  articolo  110.  In  tal  caso, nell'ipotesi di
pagamento  entro  la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi
dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo.
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo
periodo,  gli  apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in
cui   i   proprietari   e   gestori   siano   soggetti  concessionari
dell'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato ovvero titolari
di  autorizzazione  di  polizia  ai  sensi dell'articolo 88 del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del
relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui
al  comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'articolo  110,  comma  6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive  modificazioni,  e'  stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti,  un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3.  Per  gli  apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di  1.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di  4.100  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di  800  euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110.
4.  Entro  il  31  dicembre  2003,  per  la gestione telematica degli
apparecchi  per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato.  Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'
concessionari  individuati  con  procedure  ad evidenza pubblica, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria. Con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni,  sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
5.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro  il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono
essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai
commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per
gli  apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici,  in  relazione  alle
caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
  5.  Per  gli  apparecchi  per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello  spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive  modificazioni,  e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.  Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante
in  relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco
al  gettone  azionato  a ruspe, pesca verticale di abilita', inseriti
nell'elenco  istituto  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo
1968,  n.  337,  di  cui  al  decreto interministeriale del Ministero
dell'interno  e  del  Ministero del turismo e dello spettacolo del 10
aprile 1991, e successive modificazioni che risultino gia' installati
al  31  dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo viaggiante di
cui alla citata legge n. 337 del 1968.
  6.  Il  numero  massimo  di  apparecchi  da  intrattenimento di cui
all'articolo  110,  commi  6  e  7,  del  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso
pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati
nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti
di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione
dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di
concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per
la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la
natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il
locale e la superficie degli stessi.
  7.  Una  quota  pari  a  10  milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all'  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per essere
destinata  alla  copertura  delle spese connesse all'espletamento dei
compiti  ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e   divertimento.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
eautorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  8.  Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati  sulla  base  degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230  e  231,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e successive
modificazioni,   e'   consentito   previo   assenso   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro  comune  della  stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della  disponibilita'  da  parte  del  richiedente  di locali, idonei
all'uso,  in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di   assenso,   comunque   denominato,   da   parte   delle   diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali,   al   momento  della  richiesta,  sono  gia'  in  atto  altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse  in  rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
  9.  Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo   assenso   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
-Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque  subordinato  alla  valutazione  del  non  decremento  della
complessiva  capacita'  di  raccolta,  definita in funzione di quella
gia'   riferibile   a   ciascuno   dei   concessionari   interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte  di  non  piu'  di  due  concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
  10.  Ai  concessionari  per  la  raccolta delle scommesse di cui al
comma  8  e'  consentito  gestire  nei locali destinati alla raccolta
delle  scommesse,  nel  rispetto  delle  discipline derivanti da ogni
fonte   di   pianificazione  regionale  e  locale  vigente  e  previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato   da   ogni  amministrazione  competente,  anche  statale,
attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma ad essa comunque strettamente
connesse,  in  ogni  caso  finalizzate al migliore agio della pratica
della  scommessa,  non  escluse  quelle  di  cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime   pratiche,  individuate  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
  11.  Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di  cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
  12.  Il  divieto  di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote  del  totalizzatore,  previsto  dall'articolo  4,  comma 4, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
aprile  1998,  n.  169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
  13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore ((e a quota
fissa))   presso   gli   sportelli  all'interno  degli  ippodromi  e'
consentita  ((  .  . . )) anche per le corse che si svolgono su altri
campi.
  14.  Lo  scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per   iscritto,  al  soggetto  che  ha  accettato  la  scommessa,  la
restituzione  della  somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore  decade,  altresi',  dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
  15.  Le  misure  massime  delle  percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  2  giugno  1998,  n. 174, e successive
modificazioni,  su  avvenimenti  che  prevedono  fino a tre possibili
esiti,  per  quelle  su  avvenimenti  che prevedono da quattro a otto
possibili  esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili  esiti,  sono  elevate,  rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
  16.  I  decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in  attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze  2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di  concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine   di   ridefinire   il   rapporto   tra  la  determinazione  del
corrispettivo   spettante  al  concessionario  della  raccolta  delle
scommesse  ippiche  e  sportive  e  la misura della quota di prelievo
residualmente  destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle politiche agricole e forestali relativamente alle
scommesse   ippiche,   e'   disposta   la   riduzione   dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2),  del  decreto  legislativo  23  dicembre  1998, n. 504, in misura
necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto
alle  scommesse  sportive  a quota fissa, nonche' un aumento medio di
4,82  punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale,
e  di  5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della
misura  percentuale  del corrispettivo spettante ai concessionari per
il  servizio  di  raccolta  delle scommesse. Con lo stesso decreto e'
ridotta  al  22,5  per  cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al
citato  articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  numero 1), del decreto
legislativo  n.  504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui
al  presente  comma  e'  comunque  garantito  il  mantenimento  della
percentuale  media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente
al 1° gennaio 2003.
  17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L.  24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 39, comma
5) che " Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289,  le  parole:  "entro  il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".