LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
                Chiusura delle liti fiscali pendenti 
 
  1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del  comma  3,  dinanzi  alle
commissioni tributarie o al  giudice  ordinario  in  ogni  grado  del
giudizio e anche a seguito  di  rinvio  possono  essere  definite,  a
domanda  del  soggetto  che  ha  proposto  l'atto  introduttivo   del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: 
    a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000  euro:  150
euro; 
    b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro: 
1) il 10 per cento del valore della  lite,  in  caso  di  soccombenza
dell'amministrazione finanziaria  dello  Stato  nell'ultima  o  unica
pronuncia giurisdizionale  non  cautelare  resa,  sul  merito  ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,  dalla  data
di presentazione della domanda di definizione della lite; 
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza  del
contribuente  nell'ultima  o  unica  pronuncia  giurisdizionale   non
cautelare  resa,  sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
introduttivo del giudizio, alla predetta data; 
3) il 30 per cento del valore  della  lite  nel  caso  in  cui,  alla
medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non
sia stata gia' resa alcuna pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare
sul merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto  introduttivo  del
giudizio. 
  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate  entro  il  16
aprile  2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'  previste   per   il
versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce,  esclusa  in
ogni caso la compensazione  prevista  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.  Dette
somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo  di  sei
rate trimestrali di pari importo o  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo  della
prima rata e' versato entro il termine indicato  nel  primo  periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile  2003  sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia  della
definizione; per il recupero  delle  somme  non  corrisposte  a  tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una   sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,  ridotta
alla meta' in caso di  versamento  eseguito  entro  i  trenta  giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. (5)(8) 
  3. Ai fini del presente articolo si intende: 
    a) per lite pendente, quella in cui e' parte dell'amministrazione
finanziaria dello Stato avente ad  oggetto  avvisi  di  accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  e  ogni  altro  atto  di
imposizione, per i  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo  del  giudizio,
nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato  dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata  in  giudicato.  Si  intende,
comunque, pendente la lite per la quale, alla data del  29  settembre
2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; 
    b) per lite autonoma,  quella  relativa  a  ciascuno  degli  atti
indicati alla lettera  a)  e  comunque  quella  relativa  all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili; 
    c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo  per  la
definizione,  l'importo  dell'imposta  che  ha  formato  oggetto   di
contestazione  in  primo  grado,  al  netto  degli  interessi,  delle
indennita' di mora e delle eventuali sanzioni collegate  al  tributo,
anche se  irrogate  con  separato  provvedimento;  in  caso  di  liti
relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore  della
lite e' determinato con riferimento a ciascun atto  introduttivo  del
giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e  dai
tributi in esso indicati. 
  4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro  il  termine  di
cui al comma 2, un  separato  versamento,  se  dovuto  ai  sensi  del
presente articolo ed e' presentata, entro  il  21  aprile  2003,  una
distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento  del  direttore  del  competente  ufficio
dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.(8) 
  5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si  scomputano
quelle gia'  versate  prima  della  presentazione  della  domanda  di
definizione, per effetto delle disposizioni  vigenti  in  materia  di
riscossione in pendenza  di  lite.  Fuori  dai  casi  di  soccombenza
dell'amministrazione finanziaria dello Stato  previsti  al  comma  1,
lettera b), la definizione non da' comunque luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per il perfezionamento della  definizione  stessa.  Restano  comunque
dovute per intero le  somme  relative  ai  dazi  costituenti  risorse
proprie dell'Unione europea. 
  6. Le liti  fiscali  che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
presente articolo sono sospese fino al ((1° giugno 2004)), salvo  che
il contribuente non presenti  istanza  di  trattazione;  qualora  sia
stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo,  i
giudizi sono sospesi a richiesta del  contribuente  che  dichiari  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  Per  le
liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del  presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al ((1° giugno 2004)), i termini
per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi  per
cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i
termini per la costituzione in giudizio. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002,  N.  282,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 
  8. Gli uffici competenti trasmettono alle  commissioni  tributarie,
ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche'  alla  Corte   di
cassazione, entro  il  ((15  giugno  2004)),  un  elenco  delle  liti
pendenti per le quali e' stata  presentata  domanda  di  definizione.
Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al  30  aprile
2006 per le liti definite con il pagamento in un  massimo  di  dodici
rate  trimestrali.  L'estinzione  del  giudizio  viene  dichiarata  a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria  della  commissione  o  nella  cancelleria  degli   uffici
giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per  le
liti  definite  con  il  pagamento  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali.  Entro  la  stessa  data   l'eventuale   diniego   della
definizione,  oltre  ad  essere  comunicato  alla  segreteria   della
commissione  o  alla  cancelleria  degli  uffici  giudiziari,   viene
notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    600,
all'interessato, il quale entro sessanta  giorni  lo  puo'  impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso in cui la definizione della lite e' richiesta  in  pendenza  del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere  impugnata  unitamente
al  diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla   sua
notifica. 
  9. In caso di  pagamento  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,
qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore,  e'  consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni  dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio. 
  9-bis.  Per  l'estinzione  dei  giudizi   pendenti   innanzi   alla
Commissione tributaria centrale  all'esito  della  definizione  della
lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo  e  terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il  ricorso  puo'  delegare  un  membro
della Commissione a dichiarare cessata  la  materia  del  contendere,
mediante  emissione  di  ordinanze  di  estinzione;  il  termine  per
comunicare la data dell'udienza alle parti e per il  reclamo  avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni. 
  10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia a favore degli  altri,  inclusi  quelli
per  i  quali  la  lite  non  sia  piu'  pendente,  fatte  salve   le
disposizioni del comma 5. 
                                                        (5)(8)((10a)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  i
contribuenti che non hanno effettuato,  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per
la definizione degli adempimenti e degli obblighi  tributari  di  cui
agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12,  14,  15  e  16  della
legge 289/2002, possono provvedervi entro  il  16  ottobre  2003.  La
proroga  e'  efficace  anche  per  i  contribuenti  che  nei  termini
precedentemente  fissati  hanno  aderito  ad  una  sola  o   a   piu'
definizioni e intendono avvalersi delle  fattispecie  previste  dalla
legge 289/2002. 
  Inoltre ha disposto (con l'art.  1,  comma  2  sexies)  che  per  i
contribuenti che provvedono, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003,
versamenti utili per la definizione  di  cui  all'articolo  16  della
legge 289/2002 le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16,
comma   2,   decorrono   dal   16   maggio   2003;    contestualmente
all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le  rate
scadute a tale data. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 3  settembre  2003  (in  G.U.  06/09/2003,  n.  207)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera d)) che "Per i  contribuenti
che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003,  n.  212,  ad  effettuare,  entro  il  16
ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come
modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.
27,  gli  ulteriori  termini  connessi,  contenuti   nelle   medesime
disposizioni, sono rideterminati al: 
    [...] 
    [...] 
    [...] 
    d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24  novembre  2003,  n.
326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i  contribuenti  che  non
hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
decreto  143/2003,  versamenti  utili  per   la   definizione   degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8,  9,
9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  289/2002,  possono
provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche  per
i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno  aderito
ad una  sola  o  a  piu'  definizioni  e  intendono  avvalersi  delle
fattispecie previste dalla legge 289/2002. 
  Inoltre ha disposto (con  l'art.  1,  comma  2-sexies)  che  per  i
contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni  dell'articolo
1, comma 2, del D.L. 143/2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004,
versamenti utili per la definizione di cui al  presente  articolo  le
rate  trimestrali  previste  dal  medesimo  articolo  16,  comma   2,
decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente  all'effettuazione  del
suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. 
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AGGIORNAMENTO (10a) 
  Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non  hanno
effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del  decreto
143/2003, versamenti utili per la  definizione  degli  adempimenti  e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,  8,  9,  9-bis,  11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga  e'  efficace
anche per i contribuenti  che  nei  termini  precedentemente  fissati
hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono  avvalersi
delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
successive modificazioni.