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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal:  3-8-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Delega al Governo in materia di finanziamento
delle società di progetto
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche
((ovvero di altri soggetti finanziatori))
, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 1 agosto 2003, n. 200 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di dodici mesi, di cui al presente articolo 9, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, è prorogato per altri dodici mesi".