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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal:  18-8-2002

Art. 31

(Disposizioni in materia di impianti a fune)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.
Note all'art. 31:
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
"46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.
- Il testo dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 recante norme in materia di attività produttive è il seguente:
"Art. 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune). - 1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente art. tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999 reca: Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
- La tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 reca: Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.
- Il testo del comma 1 dell'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria) è il seguente:
"1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati".