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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2012)
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Testo in vigore dal:  13-12-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno
((9 del mese di settembre))
presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.