LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 28-8-2002
                              ART. 16.
         (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).

   1.  Per  le  finalita'  di  difesa  del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico  di  cui  al  decreto-legge  11  giugno  1998,  n. 180,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 267,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  dell'  ambiente  e  della tutela del territorio,
d'intesa  con  le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed
attiva  programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale
delle  aree  medesime  per  le  quali  viene  dichiarato  lo stato di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225.  A  tal  fine  possono  essere  utilizzate le risorse
finanziarie  che,  per  effetto  delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo   27,   residuano   sul   capitolo   7850,  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base 4.2.3.3, dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          Nota all'art. 16:
              - Il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, recante:
          misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico
          ed  a  favore  delle zone colpite da disastri franosi nella
          regione  Campania,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  3 agosto  1998, n. 267, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998.
              - L'art.  5,  comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
          225,  recante:  istituzione  del  Servizio  nazionale della
          protezione  civile,  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  64  del 17 marzo 1992, e' il
          seguente:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.   Le   ordinanze   emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".