LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

note: Entrata in vigore della legge: 10-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
Testo in vigore dal: 24-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33
           Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

  1.  Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della  presente  legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di  origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie o handicap che ne
limitano  l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno  familiare,  puo'  denunciare,  entro  due mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per   territorio   mediante   presentazione  della  dichiarazione  di
emersione   nelle   forme   previste   dal   presente   articolo.  La
dichiarazione  di  emersione e' presentata dal richiedente, a proprie
spese,  agli  uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro  dell'ufficio  postale accettante. La denuncia di cui al primo
periodo  del  presente  comma  e'  limitata  ad una unita' per nucleo
familiare,  con  riguardo  al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
  2.   La   dichiarazione   di   emersione   contiene   a   pena   di
inammissibilita':
a) le   generalita'   del  datore  di  lavoro  ed  una  dichiarazione
   attestante  la  cittadinanza  italiana o, comunque, la regolarita'
   della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione   delle   generalita'   e   della  nazionalita'  dei
   lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione   della   retribuzione   convenuta,  in  misura  non
   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente  contratto collettivo
   nazionale di lavoro di riferimento.
  3.  Ai  fini  della  ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato   di   pagamento  di  un  contributo  forfettario,  pari
   all'importo  trimestrale  corrispondente  al  rapporto  di  lavoro
   dichiarato,  senza  aggravio di ulteriori somme a titolo di penali
   ed interessi;
b) copia  di  impegno  a  stipulare  con  il  prestatore d'opera, nei
   termini  di  cui  al  comma  5, il contratto di soggiorno previsto
   dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
   n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
   famiglia  alla  cui  assistenza  e'  destinato il lavoratore. Tale
   certificazione    non   e'   richiesta   qualora   il   lavoratore
   extracomunitario  sia  adibito  al lavoro domestico di sostegno al
   bisogno familiare.
  4.  Nei  venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente    per   territorio   verifica   l'ammissibilita'   e   la
ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi  ostativi  all'eventuale  rilascio  del  permesso di soggiorno
della  durata  di  un  anno,  dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio  territoriale  del  Governo,  che  assicura  la  tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui  al  comma  1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
denuncia.   E'  data  facolta'  all'INAIL  di  accedere  al  registro
informatizzato.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno nelle forme
previste  dalla  presente  legge  e  alle  condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di  soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il  permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della  regolarita'  della  posizione  contributiva  previdenziale  ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata
presentazione  delle  parti  comporta  l'archiviazione  del  relativo
procedimento  , salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e
dall'articolo   6,  comma  1,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  6.  I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili  per  le  violazioni  delle  norme relative al soggiorno, al
lavoro,   di   carattere   finanziario,   fiscale,   previdenziale  e
assistenziale   nonche'   per   gli   altri  reati  e  le  violazioni
amministrative  comunque  afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori
extracomunitari  indicati  nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino  alla  data  del  rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  non si applica l'articolo 22,
comma  12,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  determina  con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva
imputazione  delle  stesse  sia  per fare fronte all'organizzazione e
allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui al presente articolo, sia in
relazione  alla  posizione contributiva previdenziale e assistenziale
del   lavoratore   interessato  in  modo  da  garantire  l'equilibrio
finanziario  delle  relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio  decreto,  determina  altresi' le modalita' di corresponsione
delle  somme  e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti  periodi  denunciati  antecedenti  ai  tre mesi di cui al
comma 3.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso un provvedimento di
   espulsione  per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
   soggiorno,  salvo  che  sussistano le condizioni per la revoca del
   provvedimento  in  presenza  di  circostanze obiettive riguardanti
   l'inserimento  sociale.  La  revoca,  fermi  restando  i  casi  di
   esclusione  di  cui  alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni
   caso  disposta  nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
   sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
   che  non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
   che   il  fatto  non  sussiste  o  non  costituisce  reato  o  che
   l'interessato  non  lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di
   un  provvedimento  di  espulsione  mediante  accompagnamento  alla
   frontiera  a  mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
   territorio   nazionale   e   si  trovi  nelle  condizioni  di  cui
   all'articolo  13,  comma  13,  del  testo  unico di cui al decreto
   legislativo  n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
   massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
   lavoro  subordinato  di  cui  all'articolo  3, comma 4, del citato
   decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo
   3,  comma  2,  della  presente  legge, sono decurtate dello stesso
   numero  di  permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
   di  revoca  di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
   lettera;
b) che  risultino  segnalati,  anche in base ad accordi o convenzioni
   internazionali  in  vigore in Italia, ai fini della non ammissione
   nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
   380  e  381  del  codice di procedura penale, salvo che i relativi
   procedimenti  si  siano  conclusi  con  un provvedimento che abbia
   dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
   l'interessato  non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
   previsti  dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
   risultino   destinatari   dell'applicazione   di   una  misura  di
   prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  costituiscono
   impedimento   all'espulsione   degli   stranieri   che   risultino
   pericolosi per la sicurezza dello Stato. ((4))
  8.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
   del  comma  1,  al  fine  di eludere le disposizioni in materia di
   immigrazione  della presente legge, e' punito con la reclusione da
   due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
    La  Corte  Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78
(in  G.U.  1a  s.s.  23/02/2005 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  33,  comma  7,  lettera c), della legge 30
luglio   2002,   n.  189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e  di  asilo),  e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del
decreto-legge  9  settembre  2002,  n.  195  (Disposizioni urgenti in
materia  di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 9 ottobre 2002, n. 222,
nella  parte  in  cui fanno derivare automaticamente il rigetto della
istanza  di  regolarizzazione  del  lavoratore extracomunitario dalla
presentazione  di  una  denuncia  per  uno  dei reati per i quali gli
articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza."