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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2002, n. 19

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

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Testo in vigore dal:  17-3-2002

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 marzo 2002;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 marzo 2002 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli