LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43
  (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
      sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
                            rinnovabili).

  1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi
per  il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita',nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
  a)  individuare  gli  obiettivi  indicativi  di  consumo  futuro di
elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni
realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
  b)  prevedere  che  gli  obiettivi  di  cui  alla  lettera a) siano
conseguiti  mediante  produzione  di elettricita' da impianti ubicati
sul  territorio  nazionale,  ovvero  importazione  di elettricita' da
fonti  rinnovabili  esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione  ed  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  analoghi a
quelli  vigenti  in  Italia  e  riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio italiano;
  c)  assicurare  che  i  regimi  di sostegno siano compatibili con i
principi  di  mercato  dell'elettricita'  e  basati su meccanismi che
favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
  d)  attuare  una semplificazione delle procedure amministrative per
la  realizzazione  degli  impianti,  nel rispetto delle competenze di
Stato, regioni ed enti locali;
  e) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
  f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo  non  derivino  nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico del bilancio dello Stato.