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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 43

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità,nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))
.
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.