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LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  15-4-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonché le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.