LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 70
                Disposizioni in materia di asili nido

  1. E' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato
di  previsione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.
(17)
  2.   Gli  asili  nido,  quali  strutture  dirette  a  garantire  la
formazione  e  la socializzazione delle bambine e dei bambini di eta'
compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali. (17)
  3.  Entro  il  30  settembre  di ogni anno il Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  provvede  con  proprio  decreto  a  ripartire tra le
regioni  le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (17)
  4.  Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie  risorse ordinarie di
bilancio  e  di  quelle  aggiuntive  di  cui al comma 3, provvedono a
ripartire  le  risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati,
che  ne  fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili
nido nonche' di micro-nidi nei luoghi di lavoro. (17)
  5.  Le  amministrazioni  dello Stato e gli enti pubblici nazionali,
allo  scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e
familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi  di  cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e
all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,  aventi una particolare
flessibilita'  organizzativa  adeguata  alle  esigenze dei lavoratori
stessi,  i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di
Conferenza  unificata  di cui all' articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1991, n. 281. (17)
  6.  Le  spese  di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei
nidi  nei  luoghi  di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito
dei  genitori  e  dei  datori  di  lavoro  nella  misura  che  verra'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente    legge.    L'onere   complessivo   non   potra'   superare
rispettivamente  6,  20  e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. (9)
  7.   Anche   in   deroga   al   limite  di  indebitamento  previsto
dall'articolo  204  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i
mutui  necessari  ai fini del finanziamento delle opere relative alla
costruzione  di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area  da  parte del comune, corredata dalla certificazione della
regione circa la regolarita' degli atti dovuti.
  8.  La  dotazione  del  Fondo  di  cui  al comma 1 e' fissata in 50
milioni  di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003
e  150  milioni  di  euro  per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla
determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni. (17) ((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 91, comma 6)
che  il comma 6 del presente articolo, si interpreta nel senso che la
deduzione  relativa  alle  spese  di partecipazione alla gestione dei
nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e
i  datori  di  lavoro,  si  applica  con  riferimento  ai  nidi  e ai
micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 370
(in  G.U.  1a  s.s. 31/12/2003, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi
1,  3  e  8,  della  legge  n.  448  del 2001; dell'art. 70, comma 2,
limitatamente  alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n.
448  del  2001; dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei
limiti  delle  proprie  risorse  ordinarie  di  bilancio  e di quelle
aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001; dell'art.
70,  comma  5,  limitatamente  alle  parole  "i  cui  standard minimi
organizzativi  sono  definiti  in sede di Conferenza unificata di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281" della
legge n. 448 del 2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 59)
la soppressione del fondo di cui al presente articolo 70.