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LEGGE 29 novembre 2001, n. 436

Utilizzo delle disponibilità finanziarie residue in vista della Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2003)
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Testo in vigore dal:  26-6-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli interventi strutturali previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 304, gli interventi di riqualificazione urbana e di restauro delle opere e dei monumenti più significativi della città di Palermo già deliberati dalla Commissione speciale costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, nonché previa deliberazione della medesima Commissione speciale, gli interventi volti a garantire la sicurezza di strutture a rischio, sono completati o realizzati
((entro il 31 dicembre 2003))
, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal suddetto decreto-legge.