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LEGGE 3 maggio 2001, n. 163

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

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Testo in vigore dal:  10-5-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Fassino