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LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

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Testo in vigore dal:  4-5-2001

Art. 8

(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione,
agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001 CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino