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LEGGE 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2025)
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Testo in vigore dal:  18-12-2025
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(( (Oggetto, definizioni e competenze). ))
1.
((Nel territorio italiano la cremazione è disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.))
2.
((L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilità per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, è vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.))
3.
((I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. È altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.))
4.
((Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione))
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