LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25
                         Finanza decentrata

  1.  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente  articolo,  la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme  versate  a  titolo  di addizionale e' effettuata, salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  dal  Ministero dell'interno, a titolo di
acconto  sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno
in  cui  e'  effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici
piu'  recenti  forniti  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nei  singoli  comuni. Entro
l'anno  successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento,
il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli
importi  dovuti  sulla  base  dei  dati  statistici relativi all'anno
precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
il  30  giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme
dovute   per   l'esercizio   in  corso.  Con  decreto  del  Ministero
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle
finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali,
possono   essere   stabilite  ulteriori  modalita'  per  eseguire  la
ripartizione.  L'accertamento  contabile  da parte dei comuni e delle
province  dei  proventi  derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene  sulla  base  delle  comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
  2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  55  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  sono  apportate,  con  decorrenza  dall'anno  2002, le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le  parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
   cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le  parole  da:  "del  50  per  cento" fino a: "e' destinato" sono
   sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al  terzo  periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
   seguenti:  "ovvero  al  30  per cento dei proventi di cui al primo
   periodo,  qualora  questi  ultimi  siano  superiori  a 103.290.000
   euro";
e) l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
   alle  province  devono  essere  utilizzate per la realizzazione di
   opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
   contributi ai comuni".
  3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  40  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  il  primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti
degli  organi  di  controllo della societa' sono designati dagli enti
locali   destinatari   degli   utili   distribuiti.  La  societa'  di
certificazione   deve  essere  iscritta  nel  registro  dei  revisori
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
  4.  L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  4.  -  (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  3,  commi  3  e 4, le azioni
inizialmente  attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3
sono  definitivamente  trasferite  senza  oneri,  entro il 31 gennaio
2002,  alle  regioni  Puglia  e  Basilicata,  con una ripartizione in
ragione  del  numero  dei  rispettivi abitanti. Le regioni avviano la
dismissione   delle   rispettive  partecipazioni  azionarie  entro  i
successivi  sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia".
  5.  All'  articolo  67  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Per  gli  anni  2002  e  2003  e'  istituita per i comuni una
   compartecipazione   al  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle
   persone  fisiche  in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
   in  conto  competenza  affluente  al  bilancio  dello  Stato,  per
   l'esercizio   finanziario   precedente,  quali  entrate  derivanti
   dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
   gettito   della   compartecipazione,  attribuito  ad  un  apposito
   capitolo   di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
   dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
   in  proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  sulla  base  dei dati disponibili, dell'imposta
   netta,  dovuta  dai  contribuenti, distribuito territorialmente in
   funzione   del  domicilio  fiscale  risultante  presso  l'anagrafe
   tributaria.  Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni
   sulla  base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in
   misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
   comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
   singoli  enti  risulti  insufficiente  a  consentire  il  recupero
   integrale  della compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
   corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti
   per l'anno.
   5.  Ai  fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003,
   il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il 30 luglio
   2002,  provvede  a  comunicare  al  Ministero  dell'interno i dati
   previsionali    relativi    all'ammontare    del   gettito   della
   compartecipazione  di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune
   in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
   2002  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai  comuni  l'importo
   previsionale  del  gettito  della compartecipazione spettante e il
   correlato   ammontare  previsto  di  riduzione  dei  trasferimenti
   erariali.  L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
   comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno
   2003,  in  quattro  rate di uguale importo. Le prime due rate sono
   erogate  sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
   quarta  rata  sono  calcolate  sulla  base  dei dati di consuntivo
   relativi  all'esercizio  finanziario 2002 comunicati dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
   dell'interno  e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
   dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
  6.  Alle  regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione
alle  imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione
nei  termini  e  nei  modi  previsti  dai  rispettivi statuti e dalle
relative  norme  di attuazione e' attribuita una quota delle medesime
imposte  sostitutive  nella  misura  prevista  dagli  statuti  per le
imposte sostituite.
  7.  Per  l'adozione  urgente di misure di salvaguardia ambientale e
sviluppo  socio-economico  delle  isole  minori,  individuate tra gli
ambiti  territoriali  indicati  nell'allegato A annesso alla presente
legge,  e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
  8.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
  9.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'interno,  individua  la  tipologia  e  i settori degli
interventi  ammessi  ad  accedere  al  Fondo  di  cui  al comma 7. Il
Ministro   dell'interno,   sentita   la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso  al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta
fermo  quanto  stabilito  dal  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
  10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
  11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82 euro.((33))
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AGGIORNAMENTO (23)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in
G.U.   1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo 25.
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AGGIORNAMENTO (33)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che  e'  soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del
presente articolo.