LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

Primi interventi per il rilancio dell'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 25-10-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12
              Gestione unitaria delle funzioni statali
           in materia di giochi, formazione del personale
             e trasferimento ai comuni di beni immobili

  1.  Al  fine  di  ottimizzare  il  gettito  erariale  derivante dal
settore,  le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei concorsi a premi e le relative
risorse  sono  riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con
   attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente,
   ovvero  da  istituire  ai  sensi  degli articoli 8 e 9 del decreto
   legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (10)
  2.  I  giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1
sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare
i  sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia  e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della   legge   13   maggio  1999,  n.  133.  La  posta  unitaria  di
partecipazione   a   scommesse,   giochi  e  concorsi  pronostici  e'
determinata  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le  modalita'  tecniche  dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a
premi  sono  comunque  stabilite  con decreto dirigenziale. Sino alla
data  di  entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente
comma   continuano   ad   applicarsi   le  disposizioni  di  legge  e
regolamentari vigenti.
  3.   Il   personale   addetto   alla  gestione  dell'imposta  sulle
successioni  e  donazioni,  soppressa  ai  sensi  del  capo  VI della
presente  legge,  e'  prioritariamente addetto alla realizzazione del
piano  straordinario  di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7,
previa  adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della
Scuola   superiore   dell'economia   e  delle  finanze,  senza  oneri
finanziari   per   l'Agenzia   delle  entrate.  La  Scuola  superiore
dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, ((
per  un  periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo, ))
di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa
o  fuori ruolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265.
  4.  Con  le  modalita'  previste  dal  comma 4 dell'articolo 19 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dai  commi  2  e  3
dell'articolo  67  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dai   regolamenti  di  amministrazione  delle  agenzie  fiscali,  nei
confronti  dei  dirigenti  e  degli  altri soggetti appartenenti alle
strutture  interessate  dal  riordino  previsto dal presente articolo
puo'  essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico,
fermo  restando,  fino  alla  scadenza  del contratto, il trattamento
economico previsto.
  5.  L'articolo  2-quinquies  del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano
a   tutti   i  beni  immobili  compresi  nelle  saline  gia'  in  uso
dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e dell'Ente
tabacchi  italiani,  non  destinati,  alla  data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 39, comma
13-ter)  che  "Ferme  restando  le  attribuzioni  del Ministero delle
attivita'  produttive  in materia di concorsi ed operazioni a premio,
le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  delle  funzioni  statali  in  materia  di organizzazione e
gestione  dei  giuochi,  ed  in particolare quelle introdotte con gli
articoli  12,  comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma
1,  del  decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del
decreto   legislativo   30  luglio  1999,  n.  300,  come  sostituito
dall'articolo  1  del  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono  nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di
controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi."