LEGGE 2 aprile 2001, n. 136

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e
          utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

  1.  All'articolo  19  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, come
modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  i  comuni ed altri soggetti
pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle finanze e
all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data  di  piena operativita' della
stessa,  determinata  ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o
l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";
   b)  al  comma  1,  primo  periodo, dopo le parole: "Ministro delle
finanze",  sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili
soggetti  a  tutela,  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali,  nonche',  relativamente  agli  immobili soggetti a tutela
ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
   c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo
periodo,   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  successive
modificazioni.
1-ter.  All'atto  della  costituzione dell'apposita societa' ai sensi
del  comma  1  la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura
del  51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni,
se  il  progetto  di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato
dagli   stessi   comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa'  e'
rappresentato  dal  valore  dei  beni conferiti. La partecipazione di
altri  soci  pubblici  o privati avviene mediante aumento di capitale
riservato  ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se  il  progetto  e'  presentato  da  una amministrazione dello Stato
ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater.  Fino  alla  data  di  piena  operativita' dell'Agenzia del
demanio,  determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I  proventi  comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di
cui  al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in
proporzione  delle  quote  possedute.  Nel  caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero   della   difesa  i  proventi  spettanti  allo  Stato  sono
attribuiti  al  Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i
fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";
   d) il comma 2 e' abrogato;
   e)  al  comma  3,  le  parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "la gestione";
   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando
i  vincoli  gravanti  sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni
pubbliche e a soggetti privati";
   g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis.  Nei  casi  in  cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o
utilizzo  dei  beni  o  complessi immobiliari presentato ai sensi del
comma  01  richieda,  per  la  sua attuazione, decisioni rimesse alle
competenze  di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente
e  dall'Agenzia  del  demanio,  puo'  essere  nominato un commissario
straordinario   del  Governo,  da  scegliere  preferibilmente  tra  i
componenti  della  giunta  regionale  competente  per territorio, che
promuove  e  cura  il  coordinamento degli adempimenti necessari, ivi
compresa  la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli  da  14  a  14-quater  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e integrazioni. Il commissario e' comunque
nominato  qualora  le  amministrazioni interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli
di governo.
6-ter.  Per  particolari  esigenze,  connesse  alla  localizzazione e
concentrazione  degli  immobili  o  complessi immobiliari per i quali
siano  stati  proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui  al  comma  01,  puo'  essere  nominato, in luogo del commissario
straordinario  previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del  Governo  con  competenza  estesa  al territorio regionale, con i
compiti di cui al predetto comma 6-bis.
6-quater.  La  conferenza  di  servizi, per quanto non previsto dalla
presente  legge,  opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui
agli  articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  La conferenza approva il
progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le  varianti ai piani di
settore  vigenti  e  la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli
immobili  adibiti  ad  uso  governativo,  su proposta del commissario
straordinario   del   Governo,   ove   nominato,   una  loro  diversa
destinazione,  previa  rilocalizzazione  delle relative attivita'. La
conferenza  di  servizi  fissa  altresi' il termine entro il quale il
progetto  medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o
dei  piani  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi 6-bis e 6-quinquies
determina,   ove   previsto   dagli   obiettivi  dell'intervento,  il
trasferimento  della  proprieta'  degli  immobili a favore degli enti
interessati.  Se  e'  stata  costituita  la  societa' di cui al comma
1-ter,   il   progetto   esecutivo   dell'intervento   di   sviluppo,
valorizzazione  e  utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il
relativo  piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
medesima.  Nel  caso di mancata attuazione del piano entro il termine
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo
Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non
siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi
del  comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo,  valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province
o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti
medesimi,   trasferiti  agli  enti  stessi  sulla  base  di  apposita
convenzione   che   determina   le  condizioni  e  le  modalita'  del
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione
dei  proventi  derivanti  dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione  dei  beni,  nonche'  l'eventuale  retrocessione dei beni
stessi  allo  Stato,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o
gestione  entro  un  congruo  termine stabilito nella convenzione. Si
applicano  le  modalita'  di  seguito  indicate. I piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza
di  servizi,  istruita  da un commissario straordinario, da scegliere
preferibilmente  tra  i  componenti della giunta regionale competente
per  territorio,  nominato  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono  gli  immobili  oggetto  del  piano, nonche' rappresentanti
delle   altre   amministrazioni  statali  interessate,  nominati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, e dell'Agenzia del demanio,
dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
   h)  al  comma  7,  dopo  le  parole: "del presente articolo", sono
inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis.  Il  commissario  straordinario,  ove  verifichi,  in sede di
conferenza  di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere  di  valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che  sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'articolo  5  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
   l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad
oggetto   immobili  appartenenti  al  demanio  storico-artistico,  si
applicano  le  disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento
dallo  stesso  articolo  previsto,  ove  emanato.  Restano  ferme  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo 20
ottobre 1998, n. 368";
   m)  al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle
societa' di cui al comma 3";
   n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis.  I  beni  immobili  per i quali non sussiste possibilita' di
utilizzazione  nei  modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere
assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche
a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  nel  rispetto dei
seguenti principi:
    a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti
interessati da parte del Ministro delle finanze;
    b)  utilizzazione  dei  beni  ai  fini di interesse pubblico o di
particolare rilevanza sociale;
    c)  individuazione  della  tipologia  dei  beni  per  i  quali e'
necessaria l'autorizzazione;
    d)  revoca  della  concessione  o  risoluzione  del  contratto di
locazione   in   caso  di  violazione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione.
10-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di  cui  al  comma  10-bis  sono  abrogate  le norme, anche di legge,
incompatibili.
10-quater.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano
agli  immobili  di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo
4,  commi  da  3  a  7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi
negli  elenchi  predisposti  dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione".
  2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994,
n. 37.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).