LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 12-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                           (Finanziamento) 
 
  1. Per il finanziamento delle attivita' e dell'organizzazione degli
istituti  di  patronato  e  di   assistenza   sociale   relative   al
conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia  di
previdenza e quiescenza obbligatorie e  delle  forme  sostitutive  ed
integrative delle stesse, delle attivita' di  patronato  relative  al
conseguimento delle  prestazioni  di  carattere  socio-assistenziale,
comprese  quelle  in  materia  di  emigrazione  e  immigrazione,   si
provvede,  secondo  i  criteri  di  ripartizione  stabiliti  con   il
regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota
pari allo 0,226 per cento  a  decorrere  dal  2001  sul  gettito  dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte  le  gestioni
amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dall'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli   infortuni   sul   lavoro   (INAIL)   e
dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).  Salvo
quanto disposto dal comma  2,  le  somme  stesse  non  possono  avere
destinazione diversa da quella indicata dal  presente  articolo.  (2)
(4) 
  2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al  finanziamento
degli istituti di patronato e di assistenza  sociale  nelle  seguenti
percentuali: 
    a) 89,90 per cento all'attivita'; 
    b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il  2  per  cento  per
l'estero; 
    c) 0,10  per  cento  per  il  controllo  delle  sedi  all'estero,
finalizzato  alla  verifica  dell'organizzazione  e   dell'attivita',
nonche'   a   verifiche    ispettive    straordinarie    in    Italia
sull'organizzazione e sull'attivita' e per  la  specifica  formazione
del personale ispettivo addetto. 
  3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31  gennaio
di  ciascun  anno,  al  versamento,   nello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato,  nell'unita'  previsionale  di
base  6.2.2  "Prelevamenti  da  conti  di  tesoreria;   restituzioni;
rimborsi; recuperi e concorsi vari", sul capitolo 3518, di una  somma
pari all'80 per cento di quella calcolata  applicando  l'aliquota  di
cui al comma 1 sul gettito dei contributi  previdenziali  obbligatori
incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre  il  30  giugno  di
ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare,
sulla stessa unita' previsionale di base, capitolo 3518, la  restante
quota. 
  4.  A   decorrere   dall'anno   2002,   al   fine   di   assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le
somme  occorrenti  per  il  regolare  funzionamento,  gli   specifici
stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base dello  stato
di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,
sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 72 per cento
delle  somme  impegnate,  come  risultano   nelle   medesime   unita'
previsionali  di  base  nell'ultimo  conto  consuntivo  approvato.  I
predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di  riferimento,
con la legge di assestamento del bilancio dello Stato,  in  relazione
alle  somme  effettivamente   affluite   all'entrata,   per   effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel
conto consuntivo dell'anno precedente.(4) ((6)) 
  5.  In  ogni  caso,  e'  assicurata  agli  istituti  di   patronato
l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del  72
per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno
e una ulteriore  erogazione  pari  all'80  per  cento  dell'eventuale
assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello
Stato di cui al comma 4. (4) ((6)) 
  6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime
convenzionale, delle attivita' di patronato e di assistenza volte  al
conseguimento  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio   sanitario
nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute  ad
adottare  misure  di  contenimento  dei  costi  gestionali   per   un
equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 
  7. Con regolamento del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato  e  di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di  ripartizione  del
finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  previsione  delle   quote   percentuali   da   destinare   al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; 
    b)  individuazione  dell'attivita'   e   dell'organizzazione   da
assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse  di  cui  ai
commi 1 e  2  e  per  il  loro  aggiornamento  periodico,  definendo,
altresi', le modalita' di accertamento, di  rilevazione  e  controllo
dell'attivita', dell'estensione  e  dell'efficienza  dei  servizi;  i
criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attivita'
svolta, in  relazione  all'ampiezza  dei  servizi,  al  numero  degli
operatori  ed  al  peso  ponderato  dei  suddetti  elementi   rilievo
prioritario alla qualita' dei servizi prestati verificata  attraverso
una relazione annuale redatta dagli  enti  pubblici  erogatori  delle
prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento  a  standard
qualitativi fissati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale  e
i predetti enti pubblici; 
    c) definizione, per le attivita' svolte e  per  l'organizzazione,
delle modalita' di documentazione e dei criteri di verifica anche  di
qualita', da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, nonche' delle modalita' di presentazione  delle  istanze  di
rettifica  delle  rilevazioni  effettuate  e  dei  criteri   per   la
definizione  di  eventuali  discordanze   nella   rilevazione   delle
attivita' e dell'organizzazione; 
    d) previsione di un periodo transitorio, comunque  non  superiore
ad un triennio, volto a  consentire  una  graduale  applicazione  del
nuovo sistema di finanziamento. 
  8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli  istituti
di patronato e di assistenza sociale possono altresi' ricevere: 
    a) eredita', donazioni, legati e lasciti; 
    b) erogazioni liberali; 
    c) sottoscrizioni volontarie; 
    d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle  sue
strutture periferiche. 
  9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati  in  lire  54
miliardi  a  decorrere  dall'anno  2001,  sono  compensati   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30  luglio  2010,  n.  122  ha  disposto  (con  l'art.  12,  comma
12-terdecies) che "Per ciascuno degli esercizi  finanziari  2011-2013
gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali per il  finanziamento  degli  istituti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  13  della  legge  30  marzo   2001,   n.   152,   sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30  milioni  di  euro
annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono  a
maggiori somme effettivamente affluite al  bilancio  dello  Stato  in
deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge
n. 152 del 2001, pari  a  30  milioni  di  euro  annui  nel  triennio
2011-2013, concorrono  alla  compensazione  degli  effetti  derivanti
dall'aumento contributivo di cui  all'articolo  1,  comma  10,  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  al  fine  di  garantire  la  non
applicazione  del  predetto   aumento   contributivo   nella   misura
prevista". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
309) che: 
  - "I risparmi derivanti dal primo  periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge  n.  152
del 2001"; 
  - le modifiche di cui ai commi 4 e 5 del  presente  articolo  hanno
effetto dall'esercizio finanziario 2016; 
  - "A valere sul gettito dei  contributi  previdenziali  obbligatori
incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al  comma
1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e' rideterminata nella
misura dello 0,207 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
134) che "Con  effetto  dall'esercizio  finanziario  2019,  la  quota
percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della  determinazione
degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura  del  78
per cento, restando ferma  la  procedura  di  rideterminazione  degli
stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite  al  bilancio
dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali".