LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
Testo in vigore dal: 3-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
   (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro,
           del bilancio e della programmazione economica.
     Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

  1.  Il  termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma
1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile  1995,  n.  104,  relativo  al  trasferimento alle regioni dei
contratti  in  essere delle societa' di forestazione gia' controllate
dalla  societa'  Finanziaria  agricola  meridionale  (FINAM)  spa  in
liquidazione,  e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  2.  Qualora  le  regioni territorialmente competenti non subentrino
nei  rapporti  contrattuali  di  cui  al  comma  1  entro  il termine
perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa'
di  forestazione,  nominati  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 4
dicembre  1956,  n.  1404, e successive modificazioni, procedono agli
atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti
capo  alle  societa',  anche  mediante  cessione a terzi dei rapporti
contrattuali.
  3.  Per  gli  oneri  conseguenti  agli  interventi  da  attuare con
l'accordo  di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei
settori  della  manutenzione  del  territorio,  della  forestazione e
difesa  del  suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale
di  programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre
1999,  previa  approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la
programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999,
e'  autorizzata,  in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico
del  bilancio  della  regione  Calabria,  e alle risorse trasferite a
carico  del  bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire
per l'anno 2001.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come  da  ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  5.  L'Istituto  di  sperimentazione  per la pioppicoltura di Casale
Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e
aziende  sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di
San  Giovanni  Arcimusa,  gia' concessi in comodato nell'ambito della
liquidazione  dell'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la carta e
della  Societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e da
carte  -  SAF  spa  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  sono  devoluti  a  titolo  gratuito  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  per  essere utilizzati nell'ambito
della  riforma  degli  istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Fino  all'attuazione  di  tale  riforma  al  personale  addetto  alle
strutture  devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali
si   applicano   le   disposizioni  dell'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge  21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  1995,  n.  337.  Qualora  le regioni nel cui
territorio  sono  situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni
patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per
la  cellulosa  e  per  la  carta sono devoluti a titolo gratuito alle
regioni  medesime  per  essere  destinati  ad  attivita' di ricerca e
sperimentazione    agraria   ed   all'adempimento   dei   loro   fini
istituzionali  in  materia  di  forestazione,  agricoltura  e  tutela
ambientale.
  6.  Il  termine  di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.
  7.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto
speciale  promozionale  per  le  aree  interne del Mezzogiorno per la
valorizzazione   dei   prodotti   agricoli   tipici,   approvato  con
deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6 agosto 1999, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n.  189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre  1999,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  80 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
  7-bis.  Nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7,
il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma
4,  del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche
attraverso  specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  interventi  a  sostegno  di produzioni agricole
colpite  da  crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui
al  comma 7, purche' classificate come svantaggiate, con possibilita'
di  destinare le produzioni ritirate a finalita' di utilita' sociale.
((Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000
euro,  il  commissario  ad  acta  opera  anche  attraverso specifiche
convenzioni  con  l'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare (ISA)
S.p.a.,  per  l'attivita'  inerente  la prosecuzione degli interventi
relativi  al  progetto  speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno  per  la  valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di
cui  alla  delibera  CIPE  n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999.))
  8.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto
speciale  per  gli interventi di forestazione produttiva e protettiva
nelle  aree  a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la
citata   deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6  agosto  1999,  e'
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
  9.  Agli  oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi
per  ciascuno  degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.