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LEGGE 24 marzo 2001, n. 89

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore della legge: 18-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025)
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vigente al 31/12/2015
Testo in vigore dal:  12-8-2012 al: 31-12-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-bis

(( (Misura dell'indennizzo). ))
((
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.))
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".