stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 marzo 2001, n. 52

Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

note: Entrata in vigore della legge: 16-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
nascondi
vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Donazione di midollo osseo
1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196))
.