stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

note: Entrata in vigore della legge: 4-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-4-2001

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.