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LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  7-11-2004
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Art. 18

Reclutamento di uditori giudiziari
1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi,
((da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.))
2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova.
Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.
3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale.