LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 153. 
 
            (Imprese editrici di quotidiani e periodici) 
 
  1. Gli stanziamenti relativi ai contributi  di  cui  alla  legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,  sono,  per  l'anno
2001, incrementati di lire 40 miliardi. 
  2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10,  della  legge.  7,
agosto  1990,  n.  250,  e  successive   modificazioni   si   applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche
telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in
testata, risultino essere organi o giornali di  forze  politiche  che
abbiano  il  proprio  gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere  o
rappresentanze  nel  Parlamento  europeo  o  siano   espressione   di
minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un  rappresentante
in un ramo del  Parlamento  italiano  nell'anno  di  riferimento  dei
contributi. 
  3. I quotidiani  e  i  periodici  telematici  organi  di  movimenti
politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati  presso
i tribunali. Le  richieste  di  contributi,  ai  sensi  del  presente
articolo, per tali testate non  sono  cumulabili  con  nessuna  altra
richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo
e'  pari  al  60  per  cento  dei  costi  del  bilancio   d'esercizio
dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti  alla
testata. 
  4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001  le  imprese  editrici  di
quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi  in  societa'
cooperative, il cui oggetto  sociale  sia  costituito  esclusivamente
dalla  edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi  di   movimenti
politici. A tali cooperative sono  attribuiti  i  contributi  di  cui
all'articolo 3, comma 2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e
successive modificazioni. 
  5. Le imprese di  cui  al  comma  4,  per  accedere  ai  contributi
debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa: 
    a) aver sottoposto l'intero bilancio di  esercizio  al  quale  si
riferiscono i contributi  alla  certificazione  di  una  societa'  di
revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla
CONSOB; 
    b) editare testate con  una  diffusione  formalmente  certificata
pari ad  almeno  il  25  per  cento  della  tiratura  complessiva  se
nazionali ovvero almeno al 40  per  cento  se  locali.  Ai  fini  del
presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle  vendite
e degli abbonamenti e per testata locale  quella  la  cui  diffusione
complessiva e' concentrata per almeno l'80  per  cento  in  una  sola
regione; 
    c) adottare una norma statutaria  che  introduca  il  divieto  di
distribuzione  degli  utili   nell'esercizio   di   riscossione   dei
contributi e nei cinque successivi.