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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  13-10-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 145

(Altri interventi)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo".
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (24) (72a)
7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: " , i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".
8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".
9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. (25)
18.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
.
((90))
19.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208))
.
((90))
20. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo".
23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001".
24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini dì centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" è sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
"3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti".
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: "vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale. (45)(97)
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonché".
36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonché, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento".
40. È istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi.
Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali 'Torino 2006', potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di quattro anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali. (20) (65)
47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.
48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto "Città della scienza" volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,".
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonché per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive";
b) le parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "beni del demanio";
c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo".
54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".
56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai commi 1 e 2".
57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio";
b) all'articolo 18, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica";
c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattrocentomila a lire tre milioni".
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.
59. È assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attività degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.
61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
66. A decorrere dal periodo dì imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".
70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 è inserito il seguente:
"3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze".
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta.
73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosità e di criticità viaria denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo". (12)
75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla società Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448.
83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".
84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.
89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero".
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All'insieme dei comuni sedi delle comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi. (12)
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (53) (84) (92)
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale.
98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili".
99. All'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono soppresse, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b).
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AGGIORNAMENTO (20)

La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica è terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (24)

La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001".
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 38) che "Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro".
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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005".
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AGGIORNAMENTO (97)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019, n. 54 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019, n. 13), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (che ha modificato il presente articolo, comma 30).
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AGGIORNAMENTO (53)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 26, comma 7-ter) che "Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (84)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 15 luglio 2015, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha modificato il comma 96 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 46 del presente articolo, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (72a)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 6 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
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AGGIORNAMENTO (92)

La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 151) che "Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251".
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AGGIORNAMENTO (90)

- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 164, lettera b)) che "Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:
[...]
b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".
- Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è stato emanato con D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.