LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 120. 
 
                   (Riduzione degli oneri sociali) 
 
  1. Nell'ambito  del  processo  di  armonizzazione  delle  forme  di
contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della  legge  9  marzo
1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del
lavoro stabilito dal Patto sociale per lo  sviluppo  e  l'occupazione
del dicembre 1998, a decorrete dal 1° febbraio 2001  e'  riconosciuto
ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi  sociali
per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione pari a 0,8 punti percentuali. 
  2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione
del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei  settori
per i  quali  l'aliquota  contributiva  per  assegni  per  il  nucleo
familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti  percentuali,  e'
riconosciuto  un  ulteriore  esonero  nella  misura  di   0,4   punti
percentuali a valere  sui  versamenti  di  altri  contributi  sociali
dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo
comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita'  e
per disoccupazione. In ogni caso  il  complessivo  esonero  non  puo'
superare la misura di 0,8 punti percentuali. 
  3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,
le parole: "31 dicembre 2000" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2001".