LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)
Testo in vigore dal: 9-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
              Lotta attiva contro gli incendi boschivi 
 
 
  1. Gli interventi di  lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi
comprendono le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento,
allarme e spegnimento con attrezzature manuali, controfuoco  e  mezzi
da terra e aerei. 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento,  garantisce  e
coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del  Centro  operativo
aereo unificato (COAU), le attivita'  aeree  di  spegnimento  con  la
flotta  aerea  antincendio  dello  Stato,  assicurandone  l'efficacia
operativa e provvedendo  al  potenziamento  e  all'ammodernamento  di
essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU e'  integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  2-bis. La flotta  aerea  antincendio  della  Protezione  civile  e'
trasferita  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
stabiliti i tempi e le modalita'  di  attuazione  del  trasferimento,
previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e  umane
allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica.  Restano  fermi  i  vigenti   contratti   comunque
afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento  della  protezione
civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle  proprie
strutture antincendio con quelle statali istituendo  e  gestendo  con
una operativita' di  tipo  continuativo  nei  periodi  a  rischio  di
incendio boschivo le  sale  operative  unificate  permanenti  (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture  e  dei  propri  mezzi
aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra: 
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
   fuoco e del Corpo forestale dello Stato  in  base  ad  accordi  di
   programma; 
b) di  personale  appartenente  ad  organizzazioni  di  volontariato,
   riconosciute secondo la  vigente  normativa,  dotato  di  adeguata
   preparazione  professionale  e  di  certificata  idoneita'  fisica
   qualora impiegato nelle attivita' di spegnimento del fuoco; 
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze  di
   polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessita',
   richiedendoli all'Autorita'  competente  che  ne  potra'  disporre
   l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze; 
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma. 
  4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di cui al  comma
2 interviene, con la flotta aerea di cui al medesimo  comma,  secondo
procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 
  5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a  terra
anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei  per  lo
spegnimento degli incendi boschivi articolabili in  nuclei  operativi
speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo.  A
tali fini, le regioni possono avvalersi  del  Corpo  forestale  dello
Stato tramite  i  centri  operativi  antincendi  boschivi  del  Corpo
medesimo. 
  6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni  per  attivita'
connesse alle finalita'  di  cui  alla  presente  legge  deve  essere
prevalentemente impiegato  nelle  attivita'  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto  ai  periodi
di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, e' data  priorita'
al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui
all'articolo 5, comma  2.  Le  regioni  ((stabiliscono,  con  proprie
risorse disponibili a legislazione vigente,))  compensi  incentivanti
in  misura  proporzionale  ai  risultati  conseguiti  in  termini  di
riduzione delle aree percorse dal fuoco.