LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Riordino del settore termale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
   (Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali) 
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati  aventi
diritto avviati  alle  cure  termali  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali  speciali  di
cui all'articolo 6 del  decreto-legge  20  settembre  1995,  n.  390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.  490.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((2)) 
2. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati  dell'INPS
si applica, con le medesime modalita', anche agli iscritti  ad  enti,
casse o fondi preposti alla gestione di forme  anche  sostitutive  di
assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  in   possesso   dei
requisiti previsti dall'INPS  per  l'ammissione  al  medesimo  regime
termale speciale. 
3. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo  sono
tenuti a svolgere le  attivita'  necessarie  per  l'ammissione  degli
aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1.  A  tale
fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli
casi  alla  azienda  unita'  sanitaria  locale  di  appartenenza  del
soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio e'  ubicato  lo
stabilimento termale di destinazione. 
4. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita', gli stabilimenti
termali  di   proprieta'   dell'INPS   sono   trasferiti   ai   sensi
dell'articolo 22 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 301)  che  la
soppressione dell'ultimo periodo del comma 1  del  presente  articolo
non decorre piu' dal 1º gennaio 2016 ma dal 1º gennaio 2019.