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LEGGE 18 agosto 2000, n. 242

Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado.

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Testo in vigore dal:  2-9-2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso iniziative per la mobilità di personale tra Ministeri.
2. Per fare fronte alla necessità di garantire, in particolare, la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per i seguenti soggetti:
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile ovvero utilizzati per progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per la posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica "B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di utilità pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.
3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo preferenziale esclusivamente in caso di parità di punteggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1odicembre 1997, n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
"4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;
b) l'assunzione a carico del fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limitidello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile). - 1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a trenta ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresi, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art. 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative.
Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari):
"2. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.".