LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
                            Uffici stampa 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in
forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'  e'  in  via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 
  2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e'  costituita
da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione  di
comando  o  fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo  alla  pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di
cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di  cui  all'articolo
7, comma 6, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, nei limiti delle  risorse  disponibili  nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. 
  3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,  che  assume  la
qualifica  di  capo  ufficio  stampa,  il  quale,  sulla  base  delle
direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura
i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo
grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita'  delle  comunicazioni
da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
  4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio  stampa  non  possono
esercitare, per tutta la durata  dei  relativi  incarichi,  attivita'
professionali nei settori  radiotelevisivo,  del  giornalismo,  della
stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono  essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
  5. Negli uffici stampa l'individuazione e la  regolamentazione  dei
profili professionali sono affidate  alla  contrattazione  collettiva
nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con  l'intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Ai  giornalisti  in
servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,
sino alla definizione di una specifica disciplina da  parte  di  tali
enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il  31
ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina  riconosciuta  dai
singoli ordinamenti. 
  ((5-bis. Ai dipendenti di  ruolo  in  servizio  presso  gli  uffici
stampa delle amministrazioni di cui al comma  1  ai  quali,  in  data
antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi  nazionali
di lavoro  relativi  al  triennio  2016-2018,  risulti  applicato  il
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti  sulla  base  di  quanto  previsto
dagli specifici  ordinamenti  dell'amministrazione  di  appartenenza,
puo'  essere  riconosciuto  il  mantenimento   del   trattamento   in
godimento,  se  piu'  favorevole,  rispetto  a  quello  previsto  dai
predetti  contratti  collettivi   nazionali   di   lavoro,   mediante
riconoscimento,  per  la  differenza,  di  un  assegno  ad   personam
riassorbibile, in attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con le modalita' e nelle misure previste  dai  futuri  contratti
collettivi nazionali di lavoro)).