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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-2-2001

Art. 27

(Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Fassino -----

Nota all'art. 27:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999." Il testo vigente dell'articolo 11 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). - 1.
All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "; fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, .
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazìone della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.".
Nota unica relativa agli allegati A, B e C:
- La direttiva 96/48/CE è pubblicata in G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. 235.
- La direttiva 98/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 131 del 5 maggio 1998.
- La direttiva 1999/36/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 138 del 1o giugno 1999.
- La direttiva 1999/60/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 162 del 26 giugno 1999.
- La direttiva 1999/82/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 243 del 15 settembre 1999.
- La direttiva 1999/83/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 243 del 15 settembre 1999.
- La direttiva 1999/93/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 13 del 19 gennaio 2000.
- La direttiva 1999/105/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 11 del 15 gennaio 2000.
- La direttiva 93/104/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 307 del 13 dicembre 1993.
- La direttiva 94/45/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 254 del 30 settembre 1994.
- La direttiva 96/97/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 46 del 17 febbraio 1997.
- La direttiva 1999/5/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 91 del 7 aprile 1999.
- La direttiva 1999/29/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 115 del 4 maggio 1999.
- La direttiva 1999/31/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 182 del 16 luglio 1999.
- La direttiva 1999/42/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 201 del 31 luglio 1999.
- La direttiva 1999/44/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 171 del 7 luglio 1999.
- La direttiva 1999/45/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 1999/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 162 del 26 giugno 1999.
- La direttiva 1999/62/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 187 del 20 luglio 1999.
- La direttiva 1999/63/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 2 luglio 1999.
- La direttiva 1999/64/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 175 del 10 luglio 1999.
- La direttiva 1999/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 175 del 10 luglio 1999.
- La direttiva 1999/74/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 203 del 3 agosto 1999.
- La direttiva 1999/79/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 209 del 7 agosto 1999.
- La direttiva 96/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 235 del 17 settembre 1996.
- La direttiva 1999/41/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 172 dell'8 luglio 1999.
- La direttiva 1999/94/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 12 del 18 gennaio 2000.