LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 90. 
                    (Sperimentazioni gestionali) 
 
  1. Sino al ((30 giugno 2002)) il trasferimento di  beni,  anche  di
immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di
enti  pubblici,  ivi  compresi  gli  enti  disciplinati  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
effettuato  nell'ambito  delle  sperimentazioni  gestionali  previste
dall'articolo 4, comma 6, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,
nonche' dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,   limitatamente   agli   atti
sottoposti  a  registrazione  durante  il  periodo  di  durata  della
sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto nell'ambito  degli
accordi e forme  associative  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  ((ovvero  di  processi  di
ristrutturazione del sistema  sanitario  regionale  finalizzati  alla
razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria))  non  da'
luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o  distribuzione
di  plusvalenze,  ricavi  e  minusvalenze,  compreso  il  valore   di
avviamento,  non  costituisce  presupposto  per  la   tassazione   di
sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e'  soggetto
ad  alcuna  imposta  sui  trasferimenti  ne'  comporta   obbligo   di
affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.