LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 83. 
           (Norme attuative dell'accordo Governo-regioni) 
 
  1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e' abrogata. Con decorrenza dal  1°  gennaio  2001,  il
vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1,  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  soppresso.  Ciascuna
regione e' tenuta, per il  triennio  2001  -  2003,  a  destinare  al
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse  non  inferiori
alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per  ciascun
anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata  legge
n. 133 del  1999  le  parole:  "delle  attivita'  degli  istituti  di
ricovero e cura,"  sono  soppresse.  All'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le  parole:  "di  quelle
spettanti agli Istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico
per le prestazioni  e  funzioni  assistenziali  rese  nell'anno  2000
strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata
di cui al  programma  di  ricerca  sanitaria  previsto  dall'articolo
12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma
3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56  del  2000  e'
abrogato. 
  3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20,  comma
1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e'  elevato  a  lire  34.000
miliardi. 
  4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con  l'adesione
al patto di stabilita' e crescita, a  decorrere  dall'anno  2001,  le
singole   regioni,   contestualmente   all'accertamento   dei   conti
consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare  entro  il  30  giugno
dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla  copertura  degli
eventuali disavanzi di gestione, attivando  nella  misura  necessaria
l'autonomia impositiva con le procedure e modalita' di cui  ai  commi
5, 6 e 7. 
  5. I Ministri della sanita',  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze, previa intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base  delle
risultanze  delle  gestioni  sanitarie  ad  accertare  gli  eventuali
disavanzi delle singole regioni, ad individuare  le  basi  imponibili
dei rispettivi tributi regionali e a  determinare  le  variazioni  in
aumento di una o piu' aliquote dei tributi medesimi, in  misura  tale
che  l'incremento  di  gettito  copra   integralmente   il   predetto
disavanzo. 
  6. Entro il 31 ottobre  di  ciascun  anno  le  regioni  interessate
deliberano, con  decorrenza  dal  1°  gennaio  dell'anno  successivo,
l'aumento  delle  aliquote  dei  tributi  di  spettanza  nei  termini
stabiliti in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione
delle misure di cui al comma  6,  il  Governo,  previa  diffida  alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro
trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta  giorni,
le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 
  8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il secondo periodo e' abrogato.