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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
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Art. 67


(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)
1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2002.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: " , con i medesimi decreti,";
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: " , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote".
3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
((25))
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.
Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni
((e le province))
delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni
((, province e comuni.))
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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 8) che "Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento".