LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 62 
                          (Affitti passivi) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in  vigore  della
presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il
supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, che puo'  avvalersi  eventualmente  di  fornitori  esterni
specializzati scelti con le modalita' di cui  all'articolo  26  della
presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio  sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse. 
  2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del  1999,
le parole: "anche avvalendosi della collaborazione  dell'Osservatorio
di cui al medesimo comma l" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sulla
base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili
in uso,  definiti  di  concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  o  con
l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1". 
  3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono  attuare  piani
di razionalizzazione e  riduzione  degli  spazi  adibiti  a  pubblici
uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui
al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei  piani
di razionalizzazione avviene in  deroga  alla  normativa  vigente  in
materia di contratti di  locazione  passiva  per  le  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011,  N.  201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)). 
  5.  Entro  il  31  dicembre  2001  le  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato, nonche' le altre pubbliche  amministrazioni,
devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad  almeno  il  20
per cento della spesa annua per affitti e locazioni.