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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001

Art. 52


(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)

1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione";
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di, funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio, 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi già determinati per l'anno 1998.
10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento, dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato Spa, a. decorrere dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del contratto già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacità. La ripartizione di tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale".