LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 52. 
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni  e  agli
                    enti locali e relativi costi) 
 
  1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata  completata  la
procedura  di  mobilita'  relativa  ai   contingenti   di   personale
trasferito ai sensi di uno o piu'  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri emanati in attuazione  dell'articolo  7  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e  nelle  more  del  completamento  della
predetta procedura, le regioni e gli enti locali  possono  avvalersi,
senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei  compiti
ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della  citata
legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni  o  degli
enti  titolari  delle  funzioni  e  dei  compiti   prima   del   loro
conferimento e comunque solo eccezionalmente e per  non  piu'  di  un
anno. 
  2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato  completato  il
processo di aggregazione degli enti locali nelle  forme  associative,
come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e  i  compiti  conferiti
dallo Stato e dalle regioni agli enti locali,  subordinatamente  alla
loro aggregazione nelle forme  associative,  sono  conferiti  in  via
transitoria alle province. Nel periodo transitorio,  che  non  potra'
essere protratto per oltre un anno,  le  province,  d'intesa  con  le
regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il
processo di aggregazione degli enti locali. 
  3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali  alle
regioni ed agli enti locali, relativamente alla  materia  concernente
la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo  V  del
decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 1, il Governo  e'  autorizzato  ad  effettuare  il
trasferimento, alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  delle  risorse
finanziarie occorrenti,  valutate  in  6.600  milioni  di  lire,  con
corrispondente riduzione  dei  competenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno. 
  4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. I  proventi  dei  canoni  ricavati  dalla  utilizzazione  del
demanio idrico sono introitati dalla regione"; 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
  5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle  regioni
e agli enti locali ai sensi dell'articolo  7  della  legge  15  marzo
1997, n. 59, e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per  l'anno
2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire  4.238,6  miliardi
per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unita' previsionale  di
base di conto capitale dello stato di previsione  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove  opere
stradali di interesse regionale, a valere sulle risme  destinate  per
il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni  ed  agli
enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001,
lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere  dal
2003. Le assegnazioni di cassa di tali  somme  alle  regioni  saranno
effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il  2001,
lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere  dal
2003. Pertanto, a titolo  di  reintegro  all'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS) di somme gia' impegnate,  utilizzate  per  il  predetto
trasferimento di, funzioni, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  550
miliardi per l'anno 2001. 
  7. Le agevolazioni edilizie e  creditizie  di  cui  alla  legge  27
maggio, 1975, n. 166,  connesse  a  mutui  venticinquennali,  il  cui
ammortamento non  abbia  superato  la  durata  di  venti  anni,  sono
prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati  e  dell'ente
erogante, previa accettazione del Ministero competente. 
  8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed
enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' istituito uno  specifico  fondo  annuo
dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso  di
effettive  sopraggiunte  esigenze  valutate  dalla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. 
  9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata  dalle
regioni a statuto ordinario  derivante  dalla  riduzione  dell'accisa
sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito
dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  assunta  a  carico  del
bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni
annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998. 
  10. Nelle more dell'entrata in vigore dei  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo  di  lire  540,7
miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, e'  assegnato,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, su proposta del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  alle  regioni  per  far  fronte  agli  oneri,
debitamente  certificati  e  non  finanziati  dal   Ministero   delle
politiche agricole e forestali, per attivita' e per servizi  di  loro
competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non e'  stato
possibile procedere ad erogazioni finanziarie a  causa  del  predetto
ritardo. 
  11. Nell'ambito del fondo per il  federalismo  amministrativo,  una
quota  di  lire  80  miliardi  e'  destinata  al  finanziamento,  dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale  che  verranno
stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con  la  societa'
Ferrovie dello Stato Spa,  a.  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  in
sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare
fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli  esercizi
precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e
degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti  in  conferenze  di
servizi per l'alta capacita'. La  ripartizione  di  tale  importo  e'
effettuata tra le regioni interessate con decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  su  proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito  il  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "La  quota  del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione
dei contributi direttamente in  favore  dei  beneficiari,  secondo  i
criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale".