LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 33 
(Disposizioni in materia di  imposta  di  registro  e  altre  imposte
                indirette e disposizioni agevolative) 
 
  1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
relativo   agli   atti   dell'autorita'   giudiziaria   soggetti    a
registrazione  in  termine  fisso,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  Atti  del   Consiglio   di   Stato   e   dei   tribunali
amministrativi regionali  che  definiscono,  anche  parzialmente,  il
giudizio,  compresi  i  decreti  ingiuntivi  esecutivi,  che   recano
condanna  al  pagamento  di  somme  di  danaro  diverse  dalle  spese
processuali: 3 per cento"; 
    b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui  alla  lettera  b)"
sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1,  lettera
b), e al comma 1 -bis". 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 marzo
2001. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)). ((48)) 
  4. Alla Tabella di cui all'allegato B del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta  di  bollo
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, primo comma, le  parole:  "ricevute  ed  altri
documenti relativi a conti correnti postali"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "ricevute,   quietanze   ed   altri   documenti   recanti
addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti  dalle
banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA"; 
    b) dopo l'articolo  8  e'  inserito  il  seguente:  "Art.  8-bis.
Certificati  anagrafici  richiesti  dalle   societa'   sportive,   su
disposizione delle rispettive federazioni e di enti  ed  associazioni
di promozione sportiva di appartenenza"; 
    c) dopo l'articolo 13 e'  inserito  il  seguente:  "Art.  13-bis.
Contrassegno invalidi, rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  381  del
regolamento di esecuzione del nuovo codice  della  strada,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o  impedite  capacita'
motorie permanenti". 
  5. All'articolo 25  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  come
modificato dall'articolo 37 della legge 21  novembre  2000,  n.  342,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  anche  alle
associazioni proloco". 
  6. A decorrere dal 1  gennaio  2001  la  Croce  Rossa  Italiana  e'
esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto  per
tutte le attivita' assistenziali, di protezione civile e di  soccorso
sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono  altresi'  autorizzati  i
collegamenti esercitati alla data  del  31  dicembre  2000,  che  non
risultino incompatibili con impianti di  telecomunicazione  esistenti
appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 
  8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge  23  dicembre  1999,  n.
488, e' abrogato. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 
  10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  con  effetto
dalla data della sua entrata in  vigore,  gli  immobili  appartenenti
agli  enti  rappresentativi  delle   confessioni   religiose   aventi
personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi  riconosciuti  in
base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 8 della  Costituzione.  Non  si  fa  comunque  luogo  a
rimborsi di versamenti gia' effettuati. 
  11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "In  caso  di  fusione  tra  societa'   esercenti
attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le  iscrizioni  e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico  registro  automobilistico
relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la  loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione". 
  12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis  all'articolo,  1
della tariffa, parte I, allegata al testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "entro  un  anno   dall'acquisto"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto". 
  13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, come  sostituito  dal  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16  dicembre
1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione  sociale  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  per
le attivita' di intrattenimento a  favore  dei  soci  sono  esonerati
dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di  cui  al  presente
articolo". 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha  disposto  (con  l'art.  36,  comma  15)
l'abrogazione del comma 3 del presente articolo,  "ad  eccezione  che
per   i   trasferimenti   di   immobili    in    piani    urbanistici
particolareggiati,    diretti    all'attuazione     dei     programmi
prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata  pubblica,
comunque denominati, realizzati in  accordo  con  le  amministrazioni
comunali per la definizione dei prezzi di cessione e  dei  canoni  di
locazione. Il periodo precedente ha effetto  per  gli  atti  pubblici
formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto".