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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001

Art. 31

(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";
b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
"e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";
c) all'articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni";
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: "dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici," sono inserite le seguenti: "anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,";
2) al numero 35), dopo le parole: "prestazioni relative. alla composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,"; e dopo le parole: "legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ", anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2002".
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.