LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 148. 
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni  amministrative  irrogate
       dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato) 
 
  1. Le entrate  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori ((, salvo  quanto  previsto
al secondo periodo del comma 2)). 
  2. Le entrate di cui al comma 1 possono  essere  riassegnate  anche
nell'esercizio successivo, per la parte  eccedente  l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per essere  destinate  alle  iniziative  di  cui  al
medesimo comma 1, individuate di  volta  in  volta  con  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
competenti Commissioni parlamentari.  ((Le  entrate  derivanti  dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,  Sezione  IX,
Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto  legislativo  23  maggio
2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori.
Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio  dello  Stato  di  nuova  istituzione   e   possono   essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  a
un apposito fondo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  per  essere
destinate alle iniziative di cui al  primo  periodo,  individuate  di
volta in volta con decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.)) 
  2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui  al  comma  1
sono destinate alla copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dalle
misure antinflazionistiche dirette al  contenimento  dei  prezzi  dei
prodotti petroliferi. 
  2-ter: Per l'anno 2017, le entrate di cui  al  comma  1,  incassate
nell'ultimo bimestre 2016, sono  riassegnate,  per  l'importo  di  23
milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.