LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 144. 
                         (Limiti di impegno) 
 
  1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di
impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge,  con  la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.((82)) 
  2. Il comune di  Venezia  e'  autorizzato  a  destinare  parte  del
ricavato dei mutui  contratti  utilizzando  le  quote  di  limiti  di
impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli  interventi  per
la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei  costi  aggiuntivi
derivanti dalla  perdurante  inagibilita'  del  Teatro  "La  Fenice",
mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice
di Venezia fino ad un  importo  massimo  di  lire  4,5  miliardi  per
ciascuno degli anni 2001 e 2002. 
  3.  Per  le  finalita'  di  sviluppo  da  parte  dell'industria   a
tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  17
giugno 1996, n. 321, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura  complessa,  ritenuti
tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2  della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi  al
Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter
del  decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali  di  lire  50  miliardi  a  decorrere
dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 
  4. Per il completamento degli interventi urgenti  a  seguito  degli
eventi sismici e idrogeologici  avvenuti  tra  il  settembre  1997  e
l'agosto 2000, esclusi gli eventi  sismici  delle  regioni  Marche  e
Umbria, e per i quali e'  intervenuta  da  parte  del  Consiglio  dei
ministri  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento
della protezione civile e' autorizzato a  concorrere  con  contributi
quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di
impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002,  da  ripartire
da parte del medesimo Dipartimento tra le  regioni  interessate  alle
esigenze.  Per  disciplinare  gli  interverti   infrastrutturali   di
emergenza e a favore dei soggetti privati  danneggiati  sono  emanate
ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della  citata  legge  n.  225  del
1992, d'intesa con le regioni interessate. 
  5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da
eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno  2000  sul
territorio  nazionale,  nelle  zone  definite  dalle  ordinanze   del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della  protezione
civile, il Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  con  le
modalita' e le procedure di cui  al  comma  4  ed  e'  autorizzato  a
concorrere con contributi in favore  delle  regioni  che  contraggono
mutui allo scopo. A tale  fine,  in  aggiunta  alle  risorse  gia'  a
disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati  due  limiti
di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi  decorrente  dall'anno
2001 e di lire  100  miliardi  decorrente  dall'anno  2002.  Per  gli
interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi  di
settembre e ottobre 2000  sono  inoltre  autorizzati  due  limiti  di
impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno  2002
e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003. (13) 
  6. Per la prosecuzione degli interventi  conseguenti  al  terremoto
della  Campania  di  cui  alla  legge  3  aprile  1980,  n.  116,  e'
autorizzato un limite di impegno quindicennale  decorrente  dall'anno
2002 di  lire  1  miliardo.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi
conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992,
n. 32, la regione Puglia e' autorizzata a contrarre  mutui  assistiti
da contributo statale,  da  erogare  tramite  il  Dipartimento  della
protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire
2 miliardi, decorrente dall'anno  2002.  Per  la  prosecuzione  degli
interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1984, n.  363,  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno  quindicennale
decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini  della  stipula
di un  mutuo  da  parte  della  regione  Lazio,  su  indicazione  del
Dipartimento della protezione civile. 
  7. Al fine di garantire il miglioramento  della  viabilita'  e  dei
trasporti,  sono  attribuiti  all'ANAS  stanziamenti  destinati  alle
seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati: 
    a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e
2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; 
    b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001  e
2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; 
    c) ionica: lire 10.000  milioni  per  l'anno  2001,  lire  20.000
milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003; 
    d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni
per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003; 
    e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n.  32  e
n. 527: lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003; 
    f)  strada  trasversale  "Delle  Serre",  in  provincia  di  Vibo
Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire  10.000  milioni
per l'anno 2003; 
    g) strada a scorrimento  veloce  Caltanissetta-Gela:  lire  5.000
milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003. 
  8. Per il completamento della  dorsale  appenninica  Atina-Isernia,
tronco  Atina-confine  della  regione  Lazio,  e'   attribuita   alla
provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003. 
  9. Per interventi  relativi  al  miglioramento  del  nodo  stradale
Venezia-Mestre e' autorizzata per l'anno 2001  l'erogazione  di  lire
2.000 milioni a favore della provincia di Venezia. 
  10. Per interventi relativi  alla  superstrada  Noce  Rivello-Colla
Maratea nella regione Basilicata e'  autorizzata  la  spesa  di  lire
4.000 milioni per il 2001 e  di  lire  2.000  milioni  per  il  2002.
Nell'ambito degli interventi per la risoluzione  dei  problemi  della
viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata
a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a
carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il  limite
di impegno quindicennale di lire 7 miliardi  a  decorrere  dal  2002.
(72) 
  11.  L'ANAS  e'  inoltre  autorizzato,  nell'ambito  delle  risorse
esistenti, a contrarre mutui quindicennale  assistiti  da  contributi
erariali, nei limiti finanziari indicati: 
    a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14:  lire  3.000  milioni  per
l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003; 
    b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002  e
2003. 
  12. Per  la  progettazione  definitiva  del  raddoppio  dell'intero
tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea
ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), e' autorizzata  la  spesa
di lire  4.000  milioni  nell'anno  2002  e  di  lire  5.000  milioni
nell'anno 2003. 
  13. Sono autorizzati limiti di  impegno  quindicennali  di  lire  1
miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a  decorrere
dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che  la  regione  Sicilia
stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela. 
  14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno
(adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e
di  lire  9  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003;   e'   altresi'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni  del
triennio 2001-2003. 
  15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma  triennale
di intervento contenuto nel piano di bacino  adottato  dall'autorita'
di bacino  del  fiume  Arno,  secondo  le  procedure  previste  dagli
articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al  fine
della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal
dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno
sono autorizzate a contrarre mutui  con  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato pari a un limite  di  impegno  quindicennale  di
lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e  un  limite  di  impegno
quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003. 
  16. Per interventi infrastrutturali  di  collegamento  con  la  Val
d'Aosta, e' concesso alla comunita' montana  Valsesia  un  limite  di
impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente  dall'anno  2002,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
  17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale  di  lire  20
miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire  15  miliardi  annue  a
decorrere  dal  2003  destinato  alla  copertura  finanziaria  di  un
programma finalizzato all'avvio della gestione  del  servizio  idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio  1994,  n.  36,  attraverso  il
finanziamento  di  interventi  diretti   con   particolare   riguardo
all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali  e  di
reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel  programma
e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata
legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per  l'ambito
territoriale ottimale, individuato ai  sensi  dell'articolo  9  della
medesima legge n. 36 del 1994, per i quali  il  soggetto  gestore  si
impegna ad  anticipare  almeno  il  30  per  cento  dell'investimento
necessario. Le richieste  di  finanziamento  sono  predisposte  dalle
regioni interessate ed indicano i benefici  prodotti  sulla  dinamica
tariffaria contemplata nel piano dell'ambito  territoriale  ottimale.
Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di  cui  al
presente comma, e' approvato con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentita l'Unita'  tecnica-finanza  di  progetto  di  cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  18. Per il cofinanziamento di interventi per  alloggi  e  residenze
per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338,
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25  miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui  con  la
Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui  alla  stessa  legge
possono essere effettuati anche da  fondazioni  e  istituzioni  senza
scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma 4)
che "Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di  cui
all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e'
autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2003". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
361)  che  "L'autorizzazione  di   spesa   relativa   al   contributo
straordinario al comune di Reggio Calabria di cui  all'articolo  144,
comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  ridotta  di  3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".