LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 138 
             (Disposizioni relative a eventi calamitosi) 
 
  1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,  che  ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990,  n.  2057,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del  24  dicembre  1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in  materia  di  versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni  1990,  1991  e
1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun  tributo  a  titolo  di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di  capitale
ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. (31) 
  2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino
ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari  importo.  La  prima
rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 
  3. Le somme dovute dai contribuenti  di  cui  al  comma  1,  e  non
versate, sono recuperate mediante  iscrizioni  in  ruoli  da  rendere
esecutivi entro il 31 dicembre  dell'anno  successivo  alla  scadenza
dell'ultima rata. 
  4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  si  interpreta
nel senso che qualora il contribuente interessato  non  abbia  pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi del decreto del Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale  del  31  luglio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la  possibilita'
di versare la meta' delle stesse e di versare la  restante  meta'  in
altrettante  rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata   prevista
globalmente per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo.  Le
disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 
  5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al  comma  1  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Per i versamenti dei tributi  e  contributi  sospesi  effettuati
oltre le scadenze dei  termini  previsti,  ma  comunque  entro  il  1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano  anche  ai
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.  Le  modalita'  di
versamento sono fissate dagli enti impositori. 
  7-bis.  Fino  al  termine  di  cui  al  comma  1,  sono  sospesi  i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo. 
  8.  I  soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225, interessati al servizio  militare  di  leva  le  cui  abitazioni
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono  state  oggetto  di
ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o  totale  e
permangono in questa condizione all'atto  della  presentazione  della
domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati,  fino  a  quando
persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei  ministri
ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.  225  del  1992,  come
coadiutori del personale delle  Amministrazioni  dello  Stato,  delle
regioni o degli enti locali territoriali  per  le  esigenze  connesse
alla realizzazione degli  interventi  necessari  a  fronteggiare  gli
eventi calamitosi. 
  9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni  di  cui  al
comma  8  devono  presentare  domanda  al   distretto   militare   di
appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento, entro venti giorni dalla data di  dichiarazione  ovvero
di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi,  la
domanda deve essere presentata ai  rispettivi  Comandi  di  corpo.  I
comandi militari competenti, sulla base delle esigenze  rappresentate
da parte delle Amministrazioni dello Stato,  delle  regioni  e  degli
enti  locali  territoriali  e  loro   consorzi,   assegnano,   previa
convenzione,   i   soggetti   interessati,   tenendo   conto    delle
professionalita'  richieste  e  delle  attitudini   individuali   dei
soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per  il  vitto  e
l'alloggio  di  tali  soggetti  si  provvede  tenendo   conto   della
ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche'
autorizzando il pernottamento ed eventualmente  il  vitto  presso  le
rispettive abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva  alle
amministrazioni che hanno  stipulato  la  convenzione  avviene  entro
venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei  militari
stessi. 
  10. Qualora in  occasione  della  chiamata  alla  leva  di  ciascun
contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano
di assicurare il fabbisogno delle Forze  armate,  il  Ministro  della
difesa, con  proprio  decreto,  puo'  sospendere  temporaneamente  la
applicazione delle disposizioni del comma  8  ovvero  di  quelle  sul
servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi  a
favore delle zone colpite da eventi calamitosi. 
  11. Le norme recate  dai  commi  1  e  2  dell'articolo  1-ter  del
decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni,  si
applicano, nei limiti delle richieste  di  personale  avanzate  dalle
singole amministrazioni che attestino  la  persistenza  di  effettive
esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare  la  crisi
sismica, fino al 30 giugno 2001. 
  12.  Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,   in   attuazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,  i
termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno  delegato  per
il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998,  n.  499,
gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  129
del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006. 
  13.  Al  fine  di  consentire  il  recupero  delle  minori  entrate
dell'imposta comunale sugli immobili relative ai  fabbricati  colpiti
dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese,  e'  concesso,
per il 2001, un contributo straordinario ai comuni  colpiti,  con  le
modalita' di cui agli articoli 2 e  4  del  decreto-legge  13  maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13  luglio
1999, n. 226. 
  14. Si intendono ricompresi  tra  gli  oneri  detraibili  ai  sensi
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  gli  importi  delle  erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite  da
eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche  se
avvenuti in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite  dei  soggetti
identificati ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  155
del 5 luglio 2000. Per il  periodo  di  imposta  2000,  si  intendono
detraibili anche gli importi riferiti  alle  erogazioni  liberali  in
denaro effettuate nell'anno precedente. 
  15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli  enti  locali  come
soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile  sul
territorio di competenza. 
  16. Per finanziare gli interventi  delle  regioni,  delle  province
autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo  108  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare  il
sistema di protezione civile delle regioni e degli  enti  locali,  e'
istituito il "Fondo regionale di  protezione  civile".  Il  Fondo  e'
alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato  di
lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al
versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione  e  provincia
autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate  accertate
nell'anno precedente, determinata  dalla  Conferenza  dei  presidenti
delle regioni e delle province autonome  in  modo  da  assicurare  un
concorso complessivo delle regioni  e  delle  province  autonome  non
inferiore, annualmente, al triplo del concorso  statale.  Le  risorse
regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di
tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile".
L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e  delle  province  autonome,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con  le
competenti autorita' di bacino, in  caso  di  calamita'  naturali  di
carattere   idraulico   ed   idrogeologico,    ed    e'    comunicato
tempestivamente alla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
((35)) 
  17. In sede di prima applicazione  per  il  triennio  2001-2003  il
concorso delle regioni al Fondo di cui  al  comma  16  e'  assicurato
mediante riduzione delle somme trasferite ai  sensi  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire  200  miliardi  per  ciascun
anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate  all'articolo
52, comma 6, della presente  legge.  Per  l'anno  2004  il  Fondo  e'
alimentato  esclusivamente  da  un  contributo  dello  Stato  pari  a
154.970.000 euro. ((35)) 
  18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da
impegnare nel  2001  e  nel  2002,  per  gli  interventi  urgenti  di
ripristino della viabilita' statale nelle regioni  danneggiate  dagli
eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre  e  novembre  2000,
per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei  ministri,  la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n.  225.  A  valere  su  tali  somme,  l'ANAS
provvede anche alle prime opere  necessarie  d'intesa  con  gli  enti
competenti  alla  messa  in  sicurezza  dei  versanti  immediatamente
adiacenti  alla  sede  stradale  nei  casi  in  cui  la  instabilita'
rappresenti un pericolo per la circolazione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 66)
che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e'  differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con modificazioni  dalla
L. 27 dicembre 2004, n. 306, ha disposto (con l'art. 19-sexies, comma
1) che "L'operativita' del Fondo regionale di protezione  civile,  di
cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche  al  fine  di
fronteggiare le esigenze connesse  all'impiego  delle  risorse  umane
necessarie al funzionamento  della  rete  dei  Centri  funzionali  di
protezione civile".