LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 137 
        (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia) 
 
  1. Alla regione Sicilia e' assegnato un limite  di  impegno  di  21
miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente  a  un
capitale mutuabile  di  almeno  lire  200  miliardi,  per  interventi
diretti a: 
    a) contenere i consumi ed i  costi  energetici  delle  piccole  e
medie imprese; 
    b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo; 
    c)  sostenere  iniziative  e  investimenti  nei  comuni  sede  di
impianti  di  raffinazione,  estrazione  e  stoccaggio  di   prodotti
petroliferi; 
    ((c-bis)  realizzare  infrastrutture  primarie   con   interventi
intersettoriali)). ((31)) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto  (con  l'art.  4,  comma
148)  che  "Per  l'attuazione  della  lettera  c-bis)  del  comma   1
dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  introdotta
dal presente comma, e' autorizzata una  ulteriore  spesa  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2004".