LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 133 
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole  e  medie  imprese
                             siciliane) 
 
  1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive  e
di   trasformazione   classificate   dal   decreto   del    Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  del  18  settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997,
con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione
Sicilia, ad eccezione di quelle  di  distillazione  dei  petroli,  un
contributo, mediante credito d'imposta, per  le  spese  di  trasporto
ferroviario, marittimo e aereo  e  combinato,  nei  limiti  stabiliti
dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.  Il  contributo  e'
concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i  prodotti
provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e
destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il  20  per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2  e'  riservato
al contributo per le spese di trasporto su  gomma.  A  decorrere  dal
2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno. 
  2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1  e'  affidata
alla regione Sicilia tramite apposita  convenzione  tra  il  Ministro
delle finanze, il Ministro dei trasporti e  della  navigazione  e  il
presidente della regione, da definire  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  con  la  quale  si
stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale  alla  regione  Sicilia  e  l'entita'   del   cofinanziamento
regionale dell'agevolazione di cui  al  presente  articolo,  che  non
dovra' comunque essere inferiore  al  50  per  cento  del  contributo
statale. L'onere complessivo per il bilancio  dello  Stato  non  puo'
superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire  50
miliardi a decorrere dall'anno 2002. ((36)) 
 
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AGGIORNAMENTO(36) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
528) che "In virtu' del combinato disposto  dell'articolo  45,  comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e  dell'articolo  36  della
legge della Regione siciliana 31 maggio  2004,  n.  9,  e  successive
modificazioni, i benefici di cui  all'articolo  133  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  si  intendono  trasferiti,  alle  medesime
condizioni di cofinanziamento regionale  ivi  previste,  all'articolo
134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle  norme  di
contabilita' di Stato".